Si ha nullità assoluta ed insanabile della sentenza e del procedimento penale in caso di omesso avviso dell’udienza, anche camerale, al difensore di fiducia che sia stato ritualmente nominato.
Se è infatti vero che nella udienza camerale in appello la presenza del difensore non è obbligatoria, il mancato avviso al difensore della citazione del giudizio di appello e della contestuale fissazione dell’udienza di comparizione impedisce a questi qualsiasi opzione sulla scelta processuale da adottare, compromettendo inesorabilmente il diritto di difesa dell’imputato e, in particolare, il diritto a che il difensore di fiducia tempestivamente nominato sia ammesso ad esercitare le proprie prerogative.
Senza dubbio, difatti, anche la presenza facoltativa del difensore all’udienza camerale presuppone che di detta facoltà sia stato reso possibile l’esercizio.
Questi assunti sono stati enunciati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 23280 del 6 giugno 2016.
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