Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, l'imputato può essere esonerato dalla responsabilità penale se dimostra l'assoluta impossibilità di pagare il debito d'imposta.
Questo esonero è possibile solo se l'imputato prova che la crisi economica non è imputabile a lui e che non era possibile affrontare la crisi di liquidità con misure adeguate.
L'adesione alla rottamazione quater, inoltre, può essere valutata come elemento a favore dell'imputato.
Con sentenza n. 32682 del 19 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio, la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva confermato la responsabilità penale di un imprenditore per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Nella specie, la società era stata colpita da una crisi economica dovuta all'inadempienza dell'unico committente e all'impossibilità di ottenere credito bancario a condizioni accettabili.
La Corte di Cassazione, come anticipato, ha deciso di annullare la sentenza della Corte d'Appello e di rinviare il caso a un'altra sezione della stessa Corte per un nuovo esame.
Alla base della decisione la mancata considerazione, da parte della Corte d'Appello, delle allegazioni difensive riguardanti la crisi economica che aveva colpito l'azienda e l'effettiva imputabilità del reato al legale rappresentante.
La Corte territoriale, in particolare, non aveva proceduto alla necessaria, effettiva disamina delle allegazioni difensive volte a comprovare non solo che la crisi imprenditoriale non era in alcun modo addebitabile all'imputato, ma anche che sussistevano una pluralità di elementi significativi sul piano della effettiva rimproverabilità, al ricorrente, degli omessi versamenti.
Secondo la Suprema corte, andava anche considerato che, in una fase successiva, quando la situazione economica della società era migliorata, l'imprenditore aveva aderito alla rottamazione quater, che includeva anche i debiti previdenziali per cui era stato imputato.
Questo fatto poteva incidere sulla valutazione complessiva della vicenda, suggerendo che l'imputato avesse cercato di regolarizzare la sua posizione una volta che la situazione finanziaria lo ha permesso.
Secondo la Cassazione, in definitiva, tutti tali elementi potevano influire sulla valutazione dell'elemento soggettivo del reato e, quindi, sulla responsabilità penale del ricorrente.
Era necessario, ossia, un ulteriore approfondimento delle circostanze economiche che avrebbero potuto giustificare l'assenza di dolo e, di conseguenza, la possibile esclusione della responsabilità penale.
Sintesi del caso | Un imprenditore è stato condannato per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. La società da lui rappresentata era stata colpita da una grave crisi economica causata dall'inadempienza dell'unico committente e dall'impossibilità di ottenere credito bancario a condizioni accettabili. |
Questione dibattuta | La questione principale riguardava la possibilità di escludere la responsabilità penale dell'imprenditore a causa dell'assoluta impossibilità di adempiere agli obblighi fiscali, dovuta alla crisi economica non imputabile a lui e alla difficoltà di fronteggiare la crisi di liquidità. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello, ritenendo che quest'ultima non avesse adeguatamente considerato le circostanze economiche della società e la partecipazione dell'imprenditore alla "rottamazione quater". La Corte ha disposto il rinvio a una nuova sezione della Corte d'Appello per un ulteriore esame, sottolineando la necessità di valutare se la crisi economica potesse esonerare l'imprenditore dalla responsabilità penale. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".