Al cliente l’onere della prova per l'omessa registrazione dei ricavi: è l’assistito, infatti, ad essere tenuto a dimostrare la consegna dei documenti che il commercialista non avrebbe registrato.
Il commercialista si muove entro il mandato. Il professionista è tenuto solo ad operare entro il mandato, non avendo nessun obbligo di reperire informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal cliente.
Così, con l’ordinanza n. 32495 del 12 dicembre 2019, la Cassazione civile nega il risarcimento al cliente da parte del commercialista, portato in giudizio per le cartelle esattoriali notificate alla società assistita.
Non regge neanche l’accusa di mancata informazione dei clienti sull’incongruenza dei dati di cassa, per il fenomeno della “cassa in rosso”, in difetto della necessaria autosufficienza.
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