L’omessa notifica all'imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dall'omessa citazione dell’imputato.
A stabilirlo, la Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, dirimendo in proposito un risalente contrasto giurisprudenziale.
Nel caso all'attenzione della Corte, da cui è originata la presente pronuncia, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era stato notificato, a mezzo servizio postale, mediante consegna della raccomandata ad una parente dell’imputato, ma presso un indirizzo diverso da quello di residenza o di domicilio di quest’ultimo.
Vizio di notifica già rilevato dai giudici d’appello, secondo i quali tuttavia, erroneamente, ne derivava una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 c.p.p.; quindi sanata in quanto tardivamente eccepita per la prima volta in appello.
Diversamente, le Sezioni Unite hanno concluso – con sentenza n. 7697 del 17 febbraio 2017 - per la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato. Omessa notifica che, in quanto incidente direttamente sulla vocatio in iudicium e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato, impedendo a quest’ultimo di conoscere il contenuto del decreto e di apprestare la sua difesa.
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