Omessa Iva. Ravvedimento ed erroneo calcolo delle sanzioni, quali conseguenze?

Pubblicato il 23 settembre 2022

Sanzioni ridotte se il contribuente provvede al pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità oppure, in caso di chiarimenti al Fisco, entro i 30 giorni dalla seconda comunicazione.

Respinto, dalla Cassazione, il ricorso promosso dall'Agenzia delle entrate contro la decisione pronunciata dalla CTR a favore di una società contribuente, oppostasi ad una cartella di pagamento a titolo di Iva, interessi e sanzioni per irregolarità nei versamenti, cartella che era stata preceduta da un avviso bonario.

La contribuente aveva provveduto, con ravvedimento operoso, ad eseguire l'intero pagamento di quanto dovuto a titolo d'imposta e di interessi, mentre con riferimento alle sanzioni aveva erroneamente versato importi nella misura del 6% e non, come dovuto, del 10%.

Successivamente, ed entro i 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, aveva presentato istanza correttiva per il ricalcolo delle sanzioni ancora dovute.

Tuttavia, l'Ufficio non aveva proceduto alla correzione, risultando già emesso il relativo ruolo a carico della società.

Quest'ultima si era quindi rivolta ai giudici tributari, proponendo anche istanza per lo sgravio di quanto già pagato e per la richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura del 10% e non del 30%.

Provveduto allo sgravio delle imposte e degli interessi, l'Amministrazione finanziaria aveva tuttavia ritenuto, relativamente alle sanzioni, di dover insistere nell'applicazione della maggiore percentuale.

Entrambe le Commissioni tributarie, invece, avevano accolto le ragioni della contribuente e per questo il Fisco aveva adito la Corte di legittimità.

La Suprema corte - pronunciatasi nella vicenda in esame con sentenza n. 27817 del 22 settembre 2022 - ha giudicato infondato il ricorso sollevato dall'Amministrazione finanziaria, alla luce del principio di diritto di seguito enunciato.

Nei casi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi - si legge nel testo della sentenza - la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 462/1997 va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità oppure, se il contribuente abbia fornito chiarimenti all'amministrazione, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.

Solamente nel caso in cui questi ulteriori 30 giorni siano decorsi inutilmente si ha l'iscrizione a ruolo e/o l'emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena.

Dirimente, nel caso in esame, la circostanza che, prima ancora del decorso dei 30 giorni dalla comunicazione d'irregolarità, la società aveva provveduto a chiarire la propria posizione.

Nonostante ciò, la risposta ricevuta dall'Ufficio finanziario era stata che il debito fiscale era stato iscritto a ruolo.

Ne discendeva l'illegittimità dell'intero procedimento istruito dall'Agenzia, dell'iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella esattoriale.

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