Chi ha assunto la carica di liquidatore di una società non può essere gravato della responsabilità penale per omessi versamenti dovuti all’insufficienza di risorse, rispetto ai quali non possa essere mosso, nei suoi confronti, nessuno specifico motivo di rimprovero.
Lo ha evidenziato la Corte di cassazione con sentenza n. 17727 del 29 aprile 2019, nel cui testo sono stati ricordati, in tema di omesso versamento dell’Iva e responsabilità penale del liquidatore, i due contrapposti orientamenti di legittimità.
Con il primo di questi, è stato affermato che risponde, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrato ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere un previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali. Secondo questo indirizzo, ossia, attraverso questa condotta il liquidatore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
L’altra e più recente lettura - a cui aderisce la Suprema corte – si basa invece sul principio secondo cui, in tema di reati tributari, il liquidatore risponde non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine del pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti.
Per la Terza sezione penale, questa lettura si muove nella prospettiva di non imputabilità della condotta per causa di forza maggiore o assenza di elemento soggettivo.
Nel caso esaminato, l’imputato aveva assunto la carica di liquidatore di una Spa calcistica solo un mese prima della scadenza del termine per il versamento dell’Iva e non aveva potuto, poi, effettuare il versamento per assoluta mancanza di liquidità ed impossibilità di reperirla.
Il liquidatore aveva dichiarato di aver accettato l’incarico solo perché i soci avevano promesso una ricapitalizzazione ed era in corso una trattativa per la vendita di un giocatore. Appena, tuttavia, aveva avuto contezza del fatto che entrambi gli eventi non si sarebbero verificati, aveva rassegnato le dimissioni.
Il mancato versamento dell’Iva, in detto contesto, era stato determinato da forza maggiore.
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