Nell’ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità riferita al delitto di omesso versamento dell’Iva, la formula assolutoria da utilizzare è “il fatto non sussiste” e non quella “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Questo nei casi in cui:
In tutte queste ipotesi viene a mancare un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, e, conseguentemente, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula piena “il fatto non sussiste”.
E’ quanto evidenziato dai giudici della Terza sezione penale di Cassazione nel testo della sentenza n. 3098 depositata il 25 gennaio 2016.
Nella medesima decisione, la Corte di legittimità ha, altresì, precisato come, in ogni caso, l’insussistenza del fatto dichiarata per mancata integrazione della soglia di punibilità, attiene alla “inconfigurabilità della fattispecie incriminatrice” rispetto all’accertamento relativo alla circostanza del mancato raggiungimento di una soglia pari o superiore quella prevista per la realizzazione del reato.
Di conseguenza, è solo con riferimento a tale fatto che, ai sensi dell’articolo 652 del Codice di procedura penale, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato.
Resta comunque impregiudicato, quindi, l’eventuale mancato versamento dell’Iva in misura inferiore alla soglia di punibilità, rispetto al quale l’amministrazione finanziaria può quindi procedere in via amministrativa all’accertamento della violazione e all’irrogazione delle relative sanzioni in relazione all’imposta dovuta e non versata, purché sotto soglia.
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