Ok al maestro-avvocato

Pubblicato il 09 novembre 2010 E' stato accolto dai giudici delle Sezioni unite di Cassazione – sentenza n. 22623 dell'8 novembre 2010 – il ricorso presentato da una donna, insegnante elementare, a cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siena, in considerazione dell'attività che svolgeva, aveva negato l'iscrizione all'Albo avvocati.

Per l'Ordine toscano, i docenti delle scuole elementari andavano esclusi dal novero delle attività consentite in quanto non contemplati dall'articolo 3, comma 4, lettera a), Rdl n. 1578 del 1933, che consente, espressamente, la libera professione legale ai docenti universitari e ai professori degli "istituti secondari".

Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui una lettura “costituzionalmente orientata della norma stessa che, altrimenti, sembrerebbe disporre una discriminazione "irragionevole", non esclude la compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare con l'esercizio della professione forense e “ne consente l'iscrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto abbia i requisiti richiesti”.
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