La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso promosso da un geometra, contro la decisione di merito confermativa della cartella esattoriale con la quale la Cassa Geometri gli aveva chiesto contributi, sanzioni ed interessi in riferimento ad un periodo durante il quale egli aveva svolto attività di geometra senza essere iscritto alla cassa.
I giudici di primo e secondo grado, nella loro decisione, avevano richiamato la previsione statutaria che prevede l’iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività.
Considerata, così, l’iscrizione all’albo del ricorrente e l’attività professionale dallo stesso svolta, anche se saltuariamente, avevano provveduto a rigettare l’opposizione del deducente.
Il contribuente si era rivolto alla Suprema corte di legittimità, lamentando, tra gli altri motivi, che l'autonomia regolamentare della Cassa non poteva legittimamente riguardare la modifica dei presupposti per l'iscrizione alla medesima.
Motivi, questi, giudicati infondati dalla Corte di cassazione, per come si apprende dalla lettura della sentenza n. 4568 del 19 febbraio 2021.
Dopo una disamina sulla disciplina regolamentare di Cassa Geometri e sulle ultime modifiche ad essa apportate, è stato sottolineato come l’iscrizione all’albo professionale sia condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa: l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Queste norme, relative all’iscrizione alla Cassa Geometri dei professionisti iscritti all’albo e di pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, sono state giudicate legittime dagli Ermellini: esse costituiscono legittima espressione di esercizio dell’autonomia della Cassa all’esito della sua privatizzazione.
Nella sentenza della Cassazione, è stato anche rammentato che nel 2003 la Cassa, nell'esercizio del suo potere regolamentare, ha ribadito l'automatismo di iscrizione e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale.
Con questo intervento – ha sottolineato la Corte di Piazza Cavour - il sistema regolamentare della Cassa non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, “ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla Legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”.
Si rammenta che, diversamente, una recente decisione di legittimità - sentenza n. 5375/2019 – aveva ritenuto illegittima la disposizione regolamentare del 2003, la quale, ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla Cassa ed eliminando le categorie degli iscritti facoltativi (ossia di coloro che, iscritti all’Albo e fruendo di altra tutela previdenziale, potevano scegliere di non essere iscritti anche alla Cassa), aveva introdotto, di fatto, una deroga al disposto di cui alla Legge n. 773/1982.
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