OIC, svalutazione titoli sospesa anche nel 2023

Pubblicato il 21 marzo 2024

Terminata la fase di consultazione pubblica l’8 novembre 2023, in data 18 marzo, l’OIC ha annunciato di aver pubblicato, al termine del due process previsto dallo Statuto, i testi definitivi degli emendamenti ai principi contabili nazionali OIC 12, 15, 16, 19, 25 e 31, oltre che il testo aggiornato del documento interpretativo 11 relativo ai titoli del circolante.

Gli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati in bozza e posti in consultazione, riguardano la contabilizzazione degli sconti, la disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino degli impianti e l’incasso anticipato di crediti non valutati al costo ammortizzato.

NOTA BENE: I correttivi approvati entreranno in vigore a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 (bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva). Gli effetti sono rilevati retroattivamente ai sensi dell’Oic 29, ma è consentita l’applicazione prospettica.

Il documento interpretativo 11, invece, analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 45 comma 3-octies, 3-novies e 3-decies del Decreto Legge 73/2022, convertito con Legge 4 agosto 2022 n° 122. Tale documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del Codice civile.

Con la pubblicazione dei suddetti documenti si è completato il quadro di riferimento per la corretta redazione dei bilanci 2023.

Vediamo alcuni aspetti delle novità pubblicate dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Principi contabili nazionali, ok ad emendamenti formali e sostanziali

Il primo documento pubblicato dall’Oic contiene modifiche ai seguenti principi contabili:

Le modifiche sono derivate dalle richieste di chiarimento ricevute dagli stakeholder dell’OIC nell’ultimo anno. Si tratta prevalentemente di variazioni di carattere editoriale e, per due casi, di modifiche sostanziali.

Come si legge nel comunicato stampa OIC, che ha accompagnato la pubblicazione, i principali cambiamenti sostanziali, in gran parte confermati nel corso della consultazione, sono intervenuti:

In particolare, il principio contabile OIC 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, e OIC 31, relativo a fondi rischi e oneri, sono stati modificati per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino.

La metodologia contabile utilizzata fino ad ora prevedeva una duplice contabilizzazione: una iscrizione della passività per l’intero costo che rileva ai fini patrimoniali; una iscrizione graduale con ripartizione del costo lungo la durata della vita utile del bene che riduce la volatilità dei risultati dei vari bilanci.

Per fornire contemporaneamente le due informazioni si è previsto l’utilizzo di un modello contabile che prevede l’incremento del costo del cespite con contropartita il fondo.

Nello specifico l’OIC prevede che il modello contabile unico da applicare in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce.

NOTA BENE: L’informazione circa la ripartizione del costo di smantellamento nel tempo è garantita dagli ammortamenti del cespite (che comprendono il costo di smantellamento), mentre nel passivo dello Stato patrimoniale è esposta la passività costituita dal fondo (aggiunto un esempio nell’Oic 31).

L’altra modifica sostanziale introdotta con gli emendamenti è quella che riguarda il principio contabile OIC 25, relativo alle imposte, con riferimento alla fiscalità differita.

L’emendamento serve per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell’OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile.

A seguito del processo di consultazione è stato specificato che la società deve indicare in nota integrativa quanta parte delle imposte sul reddito derivanti dall’applicazione del Secondo Pilastro OCSE insiste su redditi propri e quanta parte sui redditi di altre società appartenenti al medesimo gruppo.

Gli emendamenti formali che sono conseguenza del nuovo principio Oic 34 relativo ai ricavi, invece, hanno comportato la modifica di alcuni paragrafi dei principi: OIC 12, schemi di bilancio, OIC 15 crediti e OIC 19, debiti.

Specifica l’Organismo contabile che le modifiche sull’OIC 12, OIC 15, OIC 19 servono per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi, mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.

ATTENZIONE: Gli emendamenti all’OIC 25 si applicano immediatamente dopo la loro pubblicazione, mentre gli emendamenti agli altri principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.

Documento interpretativo 11, valutazione titoli non immobilizzati

Sempre il 18 marzo 2024 è stato pubblicato anche il Documento Interpretativo 11 - “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati” aggiornato per i bilanci 2023.

L’aggiornamento si è reso necessario dopo che il Decreto MEF del 14 settembre 2023 ha riproposto la possibilità di non svalutare i titoli non immobilizzati prevista dal Decreto legge n. 73/22, anche per l’esercizio 2023.

Infatti il documento interpretativo 11 è proprio dedicato ad analizzare, sotto il profilo tecnico-contabile, il regime derogatorio di cui all’articolo 45 comma 3-octies ss. del Decreto legge n. 73/2022 (cosiddetto Decreto Semplificazioni fiscali, convertito dalla Legge n.122/2022), che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante ai medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

L’aggiornamento del documento è stato necessario proprio perché, come detto, il citato DM 14 settembre 2023 ha esteso la disposizione in esame, originariamente introdotta per l’esercizio in corso al 22 giugno 2022 (con riferimento all’esercizio 2022 per i soggetti “solari”) in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, anche all’esercizio 2023, dato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi.

Specifica l’OIC che l’applicazione, a tutto il 2023, della norma salva titoli è avvenuta a seguito della conversione in legge del Decreto legge n. 131/2023 (cosiddetto Decreto Energia), che non introduce novità sotto il profilo tecnico-contabile per le società OIC, ma interviene sulle modalità con cui il Ministero può prorogare la norma attraverso i decreti ministeriali.

Le modifiche apportate dall’Organismo non incidono in modo sostanziale sulla disciplina (che rimane invariata rispetto allo scorso anno), ma si limitano ad aggiornare i riferimenti temporali contenuti nel documento interpretativo.

NOTA BENE: Pertanto, con riferimento all’ambito oggettivo del regime derogatorio, il documento 11 precisa che la deroga contenuta nella norma si applica:

Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

Modalità di applicazione

La società che si avvale della suddetta facoltà di deroga valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Le perdite di carattere durevole sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21.

Per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio, si tiene conto delle disposizioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

NOTA BENE: La società che esercita la facoltà di deroga prorogata dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2023 destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.

Se gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare determinato come sopra detto, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

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