L’Organismo italiano di contabilità ha posto in pubblica consultazione la bozza di due documenti riguardanti, rispettivamente, una risposta in merito al principio contabile OIC 21 “Partecipazioni” e il Documento interpretativo n. 8 Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”.
Si potranno inviare le eventuali osservazioni al seguente indirizzo mail staffoic@fondazioneoic.it entro il 15 novembre 2020, per quanto riguarda la risposta al quesito, ed entro il 30 novembre prossimo, per quanto riguarda il Documento interpretativo n. 8.
L’Organismo italiano di contabilità ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito alla classificazione nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante di partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute.
Si è così posta l’attenzione sul criterio di classificazione dell’OIC 21 (par. 10), che prevede che la classificazione nell‘attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione.
La specificazione resa nella bozza di risposta pubblicata è che:
le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni;
le altre vengono iscritte nell’attivo circolante.
Al fine di poter determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si devono considerare poi alcuni fattori, quali:
la volontà della direzione aziendale;
l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
Questi due fattori, dunque, rilevano ai fini della classificazione in bilancio delle partecipazioni; pertanto, secondo l’OIC, la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell’attivo circolante.
In conclusione, quindi, la partecipazione sarà classificata nell’attivo immobilizzato se l’impresa prevede di vendere tale partecipazione dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo.
Il documento interpretativo n. 8 analizza la disposizione introdotta dal comma 2 dell’articolo 38-quater del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio, convertito dalla Legge n. 77/2020), che sancisce che - ricorrendone i presupposti - nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.
In sostanza, con tale articolo, viene introdotta la facoltà di deroga all'articolo 2423-bis n. 1 del Codice civile; tale deroga, però, si rivolge alle società che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e dei principi contabili nazionali, escludendo le società che adottano i principi contabili internazionali.
Inoltre, la deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020) e ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).
L’OIC analizza le modalità di applicazione della citata norma, che si ricorda è stata introdotta proprio per mitigare gli effetti negativi connessi all’emergenza sanitaria in corso, specificando che: nella redazione dei bilanci 2020 e 2021 (ovvero di quelli che chiudono, ad esempio, al 30 giugno 2020 o al 31 dicembre 2020 o al 30 giugno 2021) si può applicare la deroga se nel bilancio dell’esercizio precedente la valutazione delle voci era stata fatta nella prospettiva delle continuità aziendale.
Viene riportato nel documento un esempio che riguarda specificatamente i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 per i quali la società può applicare la deroga prevista dal comma 2 dell’articolo 38-quater della Legge n.77/2020.
Evidenzia l’Organismo che la suddetta norma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.
Di conseguenza, la scelta circa l'applicazione della deroga deve essere illustrata nel numero 1 della Nota integrativa che riguarda appunto la descrizione dei criteri di valutazione adottati nel bilancio.
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