Il Consiglio di Amministrazione dell’Organismo Italiano di Contabilità ha approvato l’avvio della consultazione pubblica su alcune modifiche ai principi contabili nazionali a seguito di richieste di chiarimenti venute nell’ultimo anno dagli stakeholder.
I principali cambiamenti proposti intervengono:
• sull’OIC 16 e OIC 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino;
• sull’OIC 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell’OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile;
• sull’OIC 12, OIC 15, OIC 19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.
NOTA BENE: La consultazione avrà la durata di 45 giorni.
Si possono inviare commenti entro l’8 novembre 2023 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu
Nel corso della stessa riunione l’OIC ha anche approvato la lettera di commento da inviare all’EFRAG (l’organismo contabile dell’Unione europea) con riferimento all’implementazione dell’IFRS 9.
La lettera evidenzia nel complesso il buon funzionamento delle nuove regole introdotte dalla IFRS 9 in tema di svalutazione su crediti.
In particolare, l’OIC suggerisce di escludere i crediti infragruppo dall’applicazione del modello di impairment dell’IFRS 9, analogamente a quanto avviene nei principi contabili statunitensi.
Le modifiche che vengono presentate dall’OIC sono di due tipi: una di carattere editoriale e non sostanziale e due di carattere sostanziale.
A seguito della richiesta di chiarimento ricevuta dall’Organismo italiano sulla contabilizzazione dei fondi di smantellamento e ripristino, si vuole introdurre una specifica disciplina contabile relativa proprio agli obblighi di smantellamento e ripristino.
La prima modifica sostanziale, dunque, interessa i fondi di smantellamento e ripristino, iscritti in bilancio, per esempio, da imprese che operano nel settore dello smaltimento dei rifiuti tramite gestione di discariche e che vengono regolati dai principi Oic 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, e Oic 31 relativo a fondi rischi e oneri.
La richiesta rivolta all’OIC è se la contropartita dell’iscrizione del fondo possa essere portata a incremento del costo del cespite per il quale la società ha un’obbligazione allo smantellamento e ripristino.
Dal punto di vista fiscale dovrà essere verificata l’applicazione del principio di derivazione, che dovrebbe sussistere trattandosi di una qualificazione e classificazione effettuata in base ai principi contabili.
La soluzione possibile potrebbe essere quella di introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino, consentendo l’applicazione prospettica della stessa, al fine evitare che le società incorrano in rilevanti costi di first time adoption.
A tal fine, l’OIC propone di emendare sia l’OIC 16 (§ 32, 40A e 62) che l’OIC 31 (§ 18 e 19A), oltre che di inserire un esempio illustrativo volto a spiegare il funzionamento di tale modello contabile.
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