OIC. Approvati in via definitiva i principi contabili Oic 15, 20 e 21

Pubblicato il 27 giugno 2014 L’Oic ha approvato in via definitiva i primi tre principi contabili nazionali già pubblicati in bozza per la loro consultazione.

Il restyling dei principi nazionali parte dal principio OIC 15 Crediti, OIC 20 Titoli di debito e OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie.

La loro applicazione è prevista, in via obbligatoria, per i bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, anche se è consentita una applicazione anticipata.

OIC 15 Crediti

Il principio contabile Oic 15 contiene nuovi criteri da applicare nel caso della cancellazione dei crediti oltre a maggiori precisazioni sul tema della relativa deducibilità fiscale.

Secondo la nuova versione definitiva del principio contabile nazionale, le imprese possono ottenere la deducibilità fiscale delle eventuali perdite che vengono contabilizzate a seguito della cessione dei crediti, ai sensi di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), secondo cui ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

In linea con la prassi comune internazionale, la cancellazione del credito dal bilancio potrà avvenire solo nel momento in cui si estinguono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali è trasferita insieme a tutti i rischi ad essi connessi. Viceversa, il credito rimane iscritto in bilancio se al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento sostanziale dei rischi connessi.

Nel caso di cancellazione del credito dal bilancio, contabilmente si dovrà rilevare una perdita da cessione che corrisponde alla componente reddituale contabilizzata e che andrà a confluire nella voce B14, al netto delle svalutazioni accantonate nel fondo.

OIC 20 Titoli di debito e OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie

I principi contabili Oic 20 e Oic 21, invece, riformulano la disciplina riguardante la classificazione dei titoli e delle partecipazioni.

La classificazione in bilancio, fra attivo immobilizzato e circolante, dei titoli e delle partecipazioni dipende non solo dall'effettiva capacità dell'impresa di detenere il titolo per un periodo prolungato di tempo ma, anche dalla volontà della direzione aziendale. Infatti, gli strumenti finanziari che sono destinati a permanere nel patrimonio aziendale in modo durevole si iscrivono tra le immobilizzazioni, mentre gli altri devono iscriversi nel capitale circolante.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy