OIC. Approvati in via definitiva i principi contabili Oic 15, 20 e 21
Pubblicato il 27 giugno 2014
L’Oic ha approvato in via definitiva i primi tre principi contabili nazionali già pubblicati in bozza per la loro consultazione.
Il restyling dei principi nazionali parte dal principio
OIC 15 Crediti,
OIC 20 Titoli di debito e
OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie.
La loro applicazione è prevista, in via obbligatoria, per i bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, anche se è consentita una applicazione anticipata.
OIC 15 Crediti
Il principio contabile
Oic 15 contiene nuovi criteri da applicare nel caso della
cancellazione dei crediti oltre a maggiori precisazioni sul tema della relativa
deducibilità fiscale.
Secondo la nuova versione definitiva del principio contabile nazionale, le imprese possono ottenere la deducibilità fiscale delle eventuali perdite che vengono contabilizzate a seguito della cessione dei crediti, ai sensi di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2014 (L.
147/2013), secondo cui ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
In linea con la prassi comune internazionale, la cancellazione del credito dal bilancio potrà avvenire solo nel momento in cui si estinguono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali è trasferita insieme a tutti i rischi ad essi connessi.
Viceversa, il credito rimane iscritto in bilancio se al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento sostanziale dei rischi connessi.
Nel caso di cancellazione del credito dal bilancio, contabilmente si dovrà rilevare una perdita da cessione che corrisponde alla componente reddituale contabilizzata e che andrà a confluire nella voce B14, al netto delle svalutazioni accantonate nel fondo.
OIC 20 Titoli di debito e OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie
I principi contabili
Oic 20 e
Oic 21, invece, riformulano la disciplina riguardante la classificazione dei titoli e delle partecipazioni.
La classificazione in bilancio, fra attivo immobilizzato e circolante, dei titoli e delle partecipazioni dipende non solo dall'effettiva capacità dell'impresa di detenere il titolo per un periodo prolungato di tempo ma, anche dalla volontà della direzione aziendale.
Infatti, gli strumenti finanziari che sono destinati a permanere nel patrimonio aziendale in modo durevole si iscrivono tra le immobilizzazioni, mentre gli altri devono iscriversi nel capitale circolante.