Oic 12 e 25: imposte da accertamento in E21
Pubblicato il 24 marzo 2015
La “
Linea operativa contabile” n. 2 dell’area Politiche fiscali di Confindustria fornisce indicazioni circa i riflessi sul bilancio del pagamento a titolo definitivo di imposte, sanzioni ed interessi, a seguito della
chiusura di una verifica fiscale o dell'uso di uno
strumento deflativo del contenzioso.
Secondo i principi contabili
Oic 12 e Oic 25,
le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi sanzioni ed interessi, vanno iscritte alla
voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce.
La “linea operativa contabile 2” indica di
separare in contabilità generale le imposte, le sanzioni e gli interessi anche per una successiva gestione fiscale ai fini Ires e Irap.
In base agli Oic 12 e 25, la contropartita patrimoniale del costo straordinario di E21 può essere costituita dalla voce B2 (Fondo per imposte, anche differite) oppure D12 (debiti tributari) tenuto conto delle caratteristiche della passività.
Diverse sono le conseguenze quando sussiste, nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, un
fondo imposte che può essere
carente o eccedente rispetto all’ammontare dovuto.
Se è carente, la differenza va tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti (voce E21); mentre se è eccedente, l’eventuale quota rimasta va imputata nei proventi straordinari (voce E20).
Per quanto riguarda gli
interessi passivi relativi al contenzioso fiscale, Confindustria afferma essere
deducibili ai fini Ires e non rientranti nella normativa ex articolo 96 del
Tuir, posto che sono componenti reddituali non derivanti da un finanziamento volontariamente sottoscritto dall’impresa ovvero non sono interessi corrispettivi.
Viceversa, se gli interessi passivi verso il fisco derivano da una rateizzazione volontaria nel versamento delle imposte, rientrano nell’articolo 96 del Tuir essendo una scelta libera dell’impresa.
Nota integrativa. Verso un doppio deposito?
Con riferimento alla stesura della nota integrativa
in formato Xbrl dei bilanci approvati dal 3 marzo, si segnala il sorgere di
difficoltà date dal fatto che, secondo
Cunsolo, membro del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e delegato al Cda dell’Associazione Xbrl Italia, il formato Xbrl sottintende
conoscenze informatiche particolari che non tutti i dottori commercialisti operativi possono sapere.
La conseguenza è che il professionista decida di effettuare un
doppio deposito, ossia una nota integrativa nel formato Xbrl ed una in Pdf.