L’offerta di conciliazione può definirsi effettuata nei termini, anche laddove l’ITL convochi le parti ed eventualmente concluda la procedura oltre il termine stragiudiziale di 60 giorni. Infatti, l’eventuale convocazione avvenuta oltre tale termine, a causa del carico di richieste gravanti sugli Ispettorati ovvero dell’esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine, non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma. Quindi, anche se il datore di lavoro si trova a dover agire a ridosso della scadenza prevista, può comunque servirsi dell’offerta di conciliazione.
A specificarlo è l’INL, con la nota n. 148 del 10 gennaio 2020, in risposta a un quesito avanzato dall’ITL di Milano.
L’offerta conciliativa, disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, è un istituto esperibile nelle sedi protette, previste dall’art. 2113, co. 4 del cod. civ o dall’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, e applicabile alle eventuali controversie legate a licenziamenti illegittimi di rapporti di lavoro a cui si riferisce la norma.
Il datore di lavoro, in particolare, può offrire al lavoratore – entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60gg dal ricevimento da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento) – un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità.
La liquidazione avviene mediante assegno circolare. L’accettazione dell’offerta comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Con un’interpretazione che non lascia alcun dubbio e spazio di manovra, l’INL ritiene che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione dell’offerta di conciliazione, quando entro quel termine abbia integralmente compiuto l’attività a lui demandata, e dunque abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta con gli estremi dell’assegno circolare con contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma.
L’indicazione degli estremi dell’assegno è infatti elemento necessario affinché si possa ritenere perfezionata l’offerta. Ricorrendo tali presupposti, l’eventuale convocazione avvenuta oltre i 60 giorni a causa del carico di richieste gravante sugli Ispettorati territoriali ovvero dell’esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma.
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