Obbligo formativo professionale con chiarimenti dal Cndcec

Pubblicato il 09 settembre 2017

L'obbligo formativo dei commercialisti è al centro dei Pronto ordine Cndcec pubblicati a luglio. La disciplina è codificata dal regolamento per la Formazione professionale continua.

Con il P.O. n. 184/2017, in tema di attività formative particolari, il Consiglio nazionale spiega che i crediti formativi professionali (cfp) sono riconosciuti per la partecipazione alle Commissioni degli organi di governo dei comuni, delle province e delle regioni, che svolgono funzioni consultive, di controllo, di indagine o conoscitive. Si esclude, invece, il riconoscimento di cfp per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ovvero per la partecipazione ad assemblee di Unioni comunali.

Con il P.O. n. 207/2017, in tema di esenzioni si chiarisce che per maternità, adozione e affidamento l'esonero dallo svolgimento della formazione vale anche per l’adozione internazionale.

Se l’iscritta gode della riduzione dell’obbligo formativo da 30 a 10 - poiché compie il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, iscritto nell’elenco speciale e iscritto nell’Albo che non eserciti neanche occasionalmente la professione - è l’Ordine a stabilire in maniera proporzionale il numero di crediti formativi rispetto ai quali viene riconosciuto l’esonero.

Con il P.O. n. 188/2017, in tema di attribuzione di crediti formativi ai corsi SAF (Scuola di Alta Formazione), si precisa che da Regolamento il riconoscimento dei crediti formativi professionali per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati e dal Consiglio Nazionale è compito dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto nell’Albo.

Se la SAF, al fine dell’attribuzione dei crediti agli iscritti, non invia all’Ordine la comunicazione con nominativi e numero dei crediti formativi maturati dagli iscritti nell’Albo, l’iscritto dovrà documentare o autocertificare i crediti.

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