Anche il datore di lavoro di fatto è tenuto ad approntare ogni tutela antinfortunistica per il lavoratore e ciò indipendentemente dalla conclusione di un valido contratto.
Tale principio è stato espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23372/2013) anche se in relazione alla precedente normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nella predetta pronuncia è stato evidenziato: "In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di apprestare adeguate tutele antinfortunistiche in favore dei lavoratori subordinati sussiste - in conformità al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 3 (abrogato dal Decreto Legislativo n. 81/2008, articolo 304, ma applicabile ratione temporis) - indipendentemente dalla conclusione di un formale contratto di lavoro e si estende, pertanto, nei confronti di tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad una determinata attività lavorativa, anche se questa sia svolta senza compenso alcuno e per mero spirito religioso".
In ogni caso, si tratta di un principio tuttora immanente nel nostro sistema e ricavabile, oltre che dall'articolo 2087 del Codice civile, anche dal D. Lgs. n. 81, articolo 2, lettera b), e articolo 299.
Ne discende che chi, di fatto, esercita i poteri decisionali e di spesa ed ha la responsabilità dell'organizzazione del lavoro è obbligato a predisporre ogni presidio atto a tutelare salute e sicurezza dei relativi addetti.
E' quanto si legge nel testo dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 8042 depositata l'11 marzo 2022.
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