Obbligo di presentazione del modello 770 per l'ente autonomo

Pubblicato il 29 ottobre 2020

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello 28 ottobre 2020, n. 504, fornisce chiarimenti circa gli obblighi, che incombono sull'ente autonomo, di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (Mod. 770) nei casi in cui questi abbiamo operato ritenute IRPEF sui redditi da lavoro autonomo versandole con i modelli F24 EP.

In particolare, l'istante, istituto autonomo del Mibact, evidenziava che nelle istruzioni del modello 770 i quadri relativi alle comunicazioni IRPEF (ST, SV, SX) non devono essere compilati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, qualora non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24 EP per i versamenti delle ritenute. Sulla richiesta di conferma della non presentazione del predetto modello dichiarativo, l'Agenzia delle Entrate ha ribaltato l'orientamento dell'istante affermando che i soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma sono tenuti a presentare annualmente la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) relativo a tutti i percipienti.

Invero, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, sui sostituti d'imposta incombe l'obbligo di rilasciare apposita Certificazione Unica attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, nonché l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con provvedimento di approvazione dello schema di certificazione unica. Tra tali soggetti, vi rientrano, certamente, le Amministrazioni dello Stato. Al riguardo, già nella risoluzione 20 luglio 2017, n. 95/E, veniva esplicitato che le "Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l'adempimento dichiarativo con l'invio telematico delle certificazioni uniche. Resta inteso che la presentazione del Modello 770/2017 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del predetto modello...In tal caso, in presenza dei presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi (ossia l'invio delle certificazioni uniche e i versamenti esclusivamente in Tesoreria), sarà cura dell'Amministrazione inserire il codice "1" nella casella "Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV, SX" del Frontespizio del Modello 770/2017".

Conseguentemente, l'istante non potrà beneficiare dell'esonero richiamato.

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