Obbligo delle imprese di assicurazione contro catastrofi: decreto in arrivo

Pubblicato il 13 novembre 2024

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e seguenti, Legge n. 213/2023), entro il 31 dicembre 2024 ogni azienda presente nel territorio nazionale sarà obbligata a sottoscrivere una polizza assicurativa contro le catastrofi naturali.

Il decreto attuativo del Ministero delle Imprese di concerto con quello dell’economia è stato definito compiutamente ed è passato nelle mani del Consiglio di Stato che dovrà esprimere il proprio parere. Il lavoro di costruzione delle norme attuative della legge è stato lungo e complesso perché la materia è molto delicata anche a causa della vastità del territorio nazionale che è diversamente soggetto a calamità naturali.

Il decreto Mimit/Mef definisce l'ambito di applicazione, specificando gli eventi da coprire, le norme relative agli indennizzi e le penalità per mancato rispetto delle disposizioni. Il provvedimento si presenta in alcuni punti diverso da quanto disposto dalla L. n. 213/2023.

Ma vediamo come si atteggia l’obbligo di contrarre polizze contro i rischi catastrofali.

LdB 2024: obbligo polizze catastrofali

Le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una filiale permanente in Italia, obbligate alla registrazione nel registro delle imprese, devono stipulare un'assicurazione entro il 31 dicembre 2024. Questa assicurazione deve coprire i danni ai beni specificati nell'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, causati direttamente da disastri naturali quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e straripamenti che si verificano sul suolo nazionale.

Nello specifico i beni sono: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

Chi non ottempera all’obbligo di contrarre polizze a tale titolo, sarà erogata dall'IVASS una multa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

Il vincolo non si estende alle aziende i cui beni immobiliari siano stati edificati illegalmente o senza le dovute autorizzazioni, o che siano stati soggetti a violazioni edilizie dopo la loro costruzione.

Il mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione influenzerà la distribuzione di sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri.

Soggetti obbligati

Dunque, obbligate sono:

Esclusioni

Invece, con riferimento alle esclusioni, non sono obbligate a stipulare polizze catastrofali per i loro beni le imprese agricole, definite dall’articolo 2135 del Codice Civile.

Sono inoltre esclusi dalla copertura gli immobili con abusi edilizi, danni causati da conflitti, terrorismo, sostanze pericolose, e rischi derivanti da inquinamento o contaminazione.

Compagnie assicurative obbligate

Contrariamente a quanto proposto in precedenti bozze, il decreto definitivo non obbliga tutte le compagnie che operano nel settore dei danni (ramo 8) a offrire tale copertura.

Il vincolo sarebbe presente solo per quelle già attive in questo ambito e che emettono già polizze per i danni che rientrano nell’obbligo di copertura.

Inoltre l'obbligo di contrarre per le compagnie non è senza condizioni: va verificato che vi sia una reale capacità di assorbire i rischi nonché la solvibilità di ciascuna compagnia.

Eventi assicurabili

Le assicurazioni contro catastrofi naturali sono progettate per salvaguardare le aziende da danni a proprietà causati da specifici disastri naturali classificati come catastrofici.

I tipi di eventi che devono essere inclusi in queste assicurazioni, secondo le disposizioni del decreto Mimit/Mef, includono:

Va segnalato che il testo del decreto attuativo prevede un'importante modifica alla politica assicurativa riguardante il cosiddetto "fattore umano". Nelle precedenti versioni, sembrava che l'esclusione a causa dell'azione umana restringesse in modo significativo la copertura, escludendo i danni sia diretti che indiretti causati dalle attività umane.

Tuttavia, la nuova formulazione specifica che l'esclusione è applicata solamente ai danni direttamente causati dall'intervento attivo dell'uomo, come ad esempio la costruzione negligente in un'area soggetta a frane.

Sono poi da considerarsi non inclusi nella copertura i danni inflitti a terzi dai beni coperti dall'assicurazione, a seguito di disastri naturali.

Beni d’impresa di proprietà di terzi

Una modifica rilevante effettuata dal decreto che rende operativa la norma sull’obbligo di contrarre polizze catastrofali riguarda i beni usati da un'impresa ma di proprietà di terzi. Originariamente, l'obbligo di assicurare tali beni ricadeva esplicitamente sull'impresa che li utilizzava, anche se non ne era proprietaria, nel caso in cui il vero proprietario non avesse provveduto alla loro assicurazione.

Con le nuove disposizioni, questa attribuzione diretta dell'obbligo assicurativo viene eliminata. Tuttavia, viene specificato che tutte le immobilizzazioni impiegate nell'ambito dell'attività imprenditoriale, indipendentemente dalla proprietà, devono essere coperte dall'assicurazione. Ciò implica che l'obbligazione di assicurare tali beni potrebbe ancora, in qualche modo, ricadere sull'imprenditore, anche se i beni non sono di sua proprietà, suggerendo un obbligo assicurativo "per conto altrui".

Pagamento anticipato del 30% del danno

Il decreto interministeriale mette in pratica le disposizioni del disegno di legge denominato “Ricostruzione”, che è attualmente oggetto di discussione in Parlamento, stabilendo che le compagnie assicurative debbano fornire un anticipo del 30% dell'ammontare del danno nei casi di sinistri causati da eventi catastrofici.

Questa disposizione è concepita per garantire maggiore rapidità e sicurezza nella gestione dei risarcimenti, permettendo così alle aziende assicurate di ottenere prontamente le risorse necessarie per riprendere velocemente le loro operazioni.

Risarcimenti: gli importi

Il decreto specifica in dettaglio le regole per i risarcimenti alle imprese assicurate in seguito a disastri naturali, stabilendo chiaramente le modalità, i limiti e le condizioni sotto cui la copertura è applicabile.

  • Polizze con una copertura fino a 1 milione di euro:

risarcimento equivalente alla totalità dell'importo assicurato;

  • somme assicurate tra 1 e 30 milioni di euro:

risarcimento non inferiore al 70% dell'importo assicurato;

  • polizze che eccedono i 30 milioni di euro:

limiti massimi di risarcimento possono essere oggetto di negoziazione tra le parti.

Il calcolo dei risarcimenti si basa sul valore di ricostruzione degli edifici danneggiati o sul costo di sostituzione di macchinari e attrezzature. Per i terreni danneggiati, il risarcimento coprirà i costi necessari per restituire il terreno alle condizioni antecedenti la catastrofe.

Vi è anche una franchigia a carico dell'azienda assicurata, che non può eccedere il 15% del danno per importi assicurati fino a 30 milioni di euro. Per importi maggiori, le condizioni sono negoziabili.

Le polizze possono includere delle detrazioni, in cifre fisse o proporzionali, che riducono l'importo del risarcimento in caso di sinistro.

La polizza opera su una base di "primo rischio assoluto", il che significa che l'assicuratore copre i danni fino al limite dell'importo assicurato, anche se quest'ultimo è inferiore al valore complessivo dei beni danneggiati.

Sanzioni

Il decreto impone precise penalità alle aziende che non sottoscrivono le assicurazioni catastrofali richieste entro il 31 dicembre 2024:

Riassicurazione di SACE Spa

Va rilevato che SACE S.p.A. può fornire una riassicurazione che copre fino al 50% dei risarcimenti che gli assicuratori devono pagare in caso di sinistri, con un limite massimo di 5 miliardi di euro all'anno per il 2024, e possibilmente di più negli anni a seguire.

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