Nuovo sistema di gestione INPS del DURC interno

Pubblicato il 27 novembre 2014 L’INPS, con messaggio n. 9152 del 26 novembre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la nuova gestione del DURC interno, cui è subordinata la spettanza dei benefici, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

Computo del termine per regolarizzare

Il preavviso di DURC interno negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità ivi evidenziate entro 15 giorni dalla notifica.

Per quanto concerne la modalità di computo dei termini, l’Istituto ha precisato che:

- qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo;

- il giorno di notifica non si computa.

Mancato pagamento delle sanzioni

Qualora il datore di lavoro riceva un preavviso di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso anche l’importo delle sanzioni, affinché possa essere formato il DURC interno positivo e possano essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il preavviso.

I datori di lavoro, i quali abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma non anche le sanzioni, potranno effettuare il versamento del residuo debito a titolo di sanzioni entro 15 giorni dal 26 novembre 2014, al fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo.

Notifiche di nuovi preavvisi di DURC interno negativo

Infine, conclude l’INPS, è rinviato al mese di gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.
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