I contribuenti minimi che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario, oppure avendo iniziato l’attività avevano scelto il regime di vantaggio, possono transitare nel regime forfetario, applicando sul reddito l’imposta sostitutiva del 5%, fino al compimento del quinquennio.
Ciò è possibile dal 1° gennaio 2016, grazie alle disposizioni della Legge n. 190/2014 e alle successive modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015, che hanno proprio delineato il nuovo regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.
Scopo del legislatore è quello di favorire una graduale sostituzione di tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche con il regime forfetario, mentre i regimi previgenti sono stati di volta in volta abrogati.
Per uscire dal regime di tassazione ordinario e accedere al regime forfetario, dal 1° gennaio 2016 i contribuenti già in attività possono revocare l'opzione, mentre chi ha iniziato l'attività direttamente nel 2015 e comunque possiede i requisiti per accedere al regime forfetario può fuoriuscirne, optando per il regime ordinario.
Queste alcune importanti precisazioni rese dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10 del 4 aprile 2016.
Il documento di prassi è un vero e proprio vademecum nel quale vengono analizzate le caratteristiche peculiari del regime alla luce delle significative novità apportate dalla Stabilità 2016; in esso, inoltre, l'Agenzia chiarisce i molti dubbi applicativi sorti nel corso del primo anno di vigenza della Legge n. 190/2014.
L'acceso al nuovo regime forfetario è riservato a tutti i soggetti già in attività e a coloro che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, e che rispettano alcuni requisiti e condizioni, tra cui l’avere conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata (tali limiti sono stati incrementati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalla Stabilità 2016).
Una modifica apportata dalla Legge n. 208/2015 ai requisiti di accesso al regime riguarda l'abrogazione della disposizione che prevedeva come condizione di accesso quella secondo cui i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione dovessero essere prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati. Tale condizione ora non è più valida.
Per quanto riguarda, invece, le cause di esclusione dal regime, a partire dal 2016 non possono utilizzare il regime forfetario coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Questo limite, con decorrenza 1° gennaio 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente e sempre nello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione; opera, invece, nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente ha cessato il rapporto di lavoro dipendente per intraprenderne uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.
Coloro che hanno adottato il regime dei minimi prima del 2015 non possono cambiare regime.
I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario possono disapplicarlo o fuoriuscirne optando per il regime ordinario. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite un comportamento concludente, ma comunque dandone apposita comunicazione.
La scelta va, infatti, comunicata compilando il quadro VO della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla decisione presa e vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente anno per anno.
I soggetti che effettuano solo operazioni esenti e sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, comunicano l'opzione presentando il quadro VO unitamente alla dichiarazione dei redditi.
I soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata ed accedere al nuovo regime forfetario.
A seguito del cambio di regime, si dovranno effettuate le opportune rettifiche dei documenti emessi nel corso del 2016 con addebito dell’imposta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della circolare 10/E sul sito istituzionale dell’Agenzia o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo tale termine.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".