All’esame del Governo, che si riunirà oggi 15 giugno, l’atteso decreto sulle Semplificazioni che porterà l’annunciato slittamento del termine del 30 giugno per l’autodichiarazione degli aiuti di Stato. Ma il testo, composto da 39 articoli, si allarga anche a modificare il calendario fiscale, a intervenire sui controlli della precompilata e sulla penalizzazione Ires per perdite sistemiche.
Vediamo quali saranno le novità contenute nel provvedimento.
Non c’è una data certa per il differimento dell’autodichiarazione degli aiuti Covid, ma vi sono le premesse per attuarlo.
Infatti il testo del nuovo Dl Semplificazioni fa slittare al 30 giugno 2023 – dal 31/12/2022 - la possibilità per l’amministrazione finanziaria di trasmettere le informazioni al Registro nazionale aiuti (Rna).
Ciò rende attuabile una revisione della data del 30 giugno come termine finale per l’invio alle Entrate dell’autodichiarazione aiuti Covid, insieme allo snellimento del modello da utilizzare per la dichiarazione.
Tra gli articoli che compongono il nuovo decreto c’è spazio per prorogare alcuni termini fiscali:
Inoltre, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023 la soglia di importo sotto cui è possibile effettuare il versamento dell’imposta di bollo entro il 30 settembre, ed entro il 30 novembre per il primo e secondo trimestre viene portata da 250 mila euro a 5mila euro.
Se il contribuente si avvale del Caf o di un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione precompilata, non verrà effettuato il controllo formale sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla precompilata messa online dall’amministrazione finanziaria. La novità sarà in vigore dal prossimo anno.
Cancellato, con effetto dal periodo d’imposta 2022, il regime delle perdite sistematiche che dava spazio alla maggiorazione Ires per le società di comodo. Il maggior carico sorgeva in presenza di perdite per cinque esercizi consecutivi o perdite per quattro periodi e nel quinto un reddito inferiore a quello minimo. Ciò al fine di scoraggiare la nascita di società fittizie che accumulavano solo perdite fiscali.
Ridotto a 5.000 euro (da 15.000) il limite sopra il quale sorge l’obbligo di segnalare al Fisco i movimenti in denaro, anche virtuali, da e per l’estero. Ciò per operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate
Quindi ora, intermediari bancari e finanziari ed altri operatori finanziari e non che intervengono, anche con movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, devono trasmettere all’agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro.
Nel nuovo Dl Semplificazioni fiscali trova posto anche una piccola revisione per gli importi dell’assegno unico delle famiglie con figli disabili. Solo per l’anno 2022, viene stabilito un aumento di 120 euro al mese della compensazione transitoria per chi ha figli disabili (se l’ISEE è inferiore a 25mila euro).
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