Ove, a sostegno della richiesta di riduzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice è tenuto a verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti. Ciò, salvo che la situazione patrimoniale complessiva dell’obbligato, sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, accogliendo le ragioni di un uomo che chiedeva la riduzione dell’importo, stabilito in sede di divorzio, cui era mensilmente tenuto per il mantenimento dei figli e della ex moglie.
Invero la Corte d’Appello, nel respingere dapprima la domanda, non aveva tenuto conto – secondo il ricorrente – del fatto che egli dovesse far fronte al mantenimento di un altro figlio nato da una successiva unione familiare, con conseguente depauperamento dei suoi redditi.
Censura accolta dai giudici supremi, secondo cui la circostanza addotta dall'uomo avrebbe dovuto essere considerata nel merito, al fine di giustificare un’eventuale riduzione dell’assegno in favore del precedente nucleo familiare. Indagine che viene dunque rimessa – con sentenza n. 2959 del 3 febbraio 2017 – al giudice del rinvio.
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