Con i due decreti ministeriali del 2 agosto 2022, n. 140 e n. 142, viene data attuazione al neo-introdotto art. 25-ter, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di condizionalità e formazione per i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinario.
Nell’ottica di responsabilizzare – nei processi che regolano gli accordi per l’accesso alla CIGS, sia essa erogata dall’Istituto previdenziale o dai Fondi di solidarietà – i lavoratori-beneficiari, il legislatore ha previsto che la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative formative stabilite in sede di procedura sindacale comporterà l’applicazione di sanzioni a carico del beneficiario dalla misura minima della perdita di una mensilità di trattamento sino alla decadenza dell’intero trattamento stesso.
Con il decreto n. 142/2022 sono stati stabiliti i criteri e le modalità applicative per la corretta gestione dei progetti di formazione o riqualificazione professionale.
Con il decreto n. 140/2022 sono, invece, state stabilite tre fasce percentuali sanzionatorie e le modalità di contestazione dell’inadempienza del lavoratore-beneficiario.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".