Nuovi criteri di approvazione programmi di riorganizzazione aziendale

Pubblicato il 16 marzo 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 25 febbraio 2022, n. 33, nell’ottica di favorire e regolare i processi di transizione aziendale, ha apportato alcune modifiche al decreto 13 gennaio 2016, n. 94033, rubricato “Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

Nello specifico, l’impresa che intende richiedere il trattamento di integrazione salariale per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve esporre nel programma:

Il decreto in commento, altresì, definisce i criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) per la causale straordinaria “riorganizzazione”, nonché per quelle relative alla crisi e al contratto di solidarietà.

Nelle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale con causale “riorganizzazione” il datore di lavoro dovrà presentare:

I predetti elementi saranno resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica, tramite modelli standardizzati messi a disposizione dall’Inps.

Nelle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale con causale “crisi” il datore di lavoro dovrà presentare:

I predetti elementi saranno resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica, tramite modelli standardizzati messi a disposizione dall’Inps.

La prestazione potrà essere autorizzata anche laddove la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro.

Sarà compito del datore di lavoro delineare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi e la rapidità con cui lo stesso ha causato effetti negativi.

In tale fattispecie, non sarà richiesta la documentazione attestante la situazione economica né il ridimensionamento dell’organico aziendale, salvo che siano stati presentati e rispettati regolarmente i requisiti del piano di risanamento e del piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale.

Nel caso di domande di accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, la diminuzione concordata dell’orario di lavoro dovrà essere gestita nel rispetto delle percentuali di riduzione.

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