Nuove Faq sullo spesometro. Bollette doganali e distributori automatici

Pubblicato il 13 febbraio 2018

Con la risposta del 26 gennaio 2018 ad una domanda sulla comunicazione delle "bollette doganali" nel prospetto "DTR", l'agenzia delle Entrate chiarisce che con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.

Nel caso in cui l'elemento informativo "Identificativo Paese" viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo "Identificativo Fiscale" che, quindi, può essere valorizzato liberamente.

Il comma 2 dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972 specifica che "Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota".

Semplificazione del periodo d’imposta 2017 anche per il 2018

Conseguentemente, si ritiene che:

Date per i distributori automatici

In una faq del 12 gennaio 2018, invece, si riassumono le scadenze per la trasmissione telematica dei corrispettivi per Vending machine e Registratori telematici.

Calendario per i Gestori delle Vending machine:

Scadenze Registratori telematici:

Sempre sui distributori automatici, nelle faq del 12 gennaio 2018, si indica che le apparecchiature disciplinate dal provvedimento del 30 giugno 2016 (con obbligo di trasmissione a partire dal 1° aprile 2017) si differenziano da tutte le altre per la presenza di una "porta di comunicazione attiva ovvero attivabile con un intervento software" che consente di acquisire i dati del venduto (secondo le specifiche contenute nel tracciato XML allegato al provvedimento) mediante un dispositivo mobile (vedi risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016).

Se nell'apparecchiatura la "porta di comunicazione" è assente ovvero per attivarla occorre sostituire il sistema elettronico (master), la stessa non rientra nella definizione fornita dal provvedimento del 30 giugno 2016 ed il soggetto che la gestisce dovrà attendere il nuovo provvedimento, di prossima emanazione, che disciplinerà l'obbligo di memorizzazione e trasmissione.

Mentre, è il provvedimento n. 61936/E del 30 marzo 2017 a definire le informazioni, le regole tecniche e gli strumenti per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del 30 giugno 2016 tra i quali rientrano quelli che non dispongono di una porta di comunicazione, attiva o attivabile.

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