La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha esaminato le nuove modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-bis in materia di causali sui contratti di lavoro a tempo determinato.
Come noto, infatti, la nuova disciplina, di modifica all’art. 19, Testo Unico dei contratti di lavoro, introduce nuove deroghe demandando alla contrattazione collettiva dotata della maggiore rappresentatività comparata la definizione di nuove causali da applicare ai contratti di lavoro a tempo determinato.
Con la pubblicazione dell’approfondimento del 2 agosto 2021, gli esperti della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizzano la nuova flessibilità introdotta nell’ordinamento ed esaminano le criticità, specie quelle riferibili all’incompiuta individuazione della c.d. rappresentatività sindacale.
Le nuove disposizioni introdotte consentiranno di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai dodici mesi, fermo restando il limite di ventiquattro mesi previsto dalla norma, qualora si faccia ricorso alle nuove causali individuate dalla contrattazione collettiva di cui all’art. 51, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Altresì, le predette causali di derivazione collettiva potranno essere utilizzate per proroghe ultra dodici mesi ovvero per i rinnovi, atteso che il successivo art. 21, comma 1, fa espresso rinvio alle causali del medesimo art. 19.
La possibilità di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del comma 1.1, del predetto articolo 19, appare possibile sino al 30 settembre 2022, quale data ultima per la stipula del contratto e i cui effetti potranno protrarsi, serenamente, oltre tale data. Bisognerà, però, tener conto dei tempi di elaborazione da parte delle parti sociali.
Rimandando alla contrattazione di cui all’art. 51, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed ai contratti aziendali conclusi dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitarie.
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