Nuova IVA TR al terzo appuntamento

Pubblicato il 27 ottobre 2009

Ancora qualche giorno (2 novembre 2009, poiché il 31 ottobre cade di sabato) per la presentazione telematica, direttamente o tramite intermediari, della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA del terzo trimestre 2009. I contribuenti che hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza, ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi - ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – sono tenuti alla compilazione del modello “IVA TR”, disponibile sul sito delle Entrate, approvato con provvedimento agenziale del 19 marzo 2009. Il credito può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell’articolo 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla lettera c) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto all’ipotesi di rimborso annuale. In alternativa, come previsto dall’articolo 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Sul frontespizio occorrerà indicare il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it - menu “contatti”. In merito si avverte di verificare tale codice per via della riorganizzazione in atto degli uffici. Il codice tributo per la compensazione del credito, permessa entro il tetto dei 516.456,90 euro annui, é "6038".

Le nuove regole del decreto legge 78/2009, improntate al maggior rigore nei controlli finalizzati al contrasto delle compensazioni illecite, anche per mezzo dell’innalzamento della soglia massima annua di utilizzo di crediti in compensazione, si renderanno operative dal 1° gennaio 2010, data scelta dal Legislatore per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno dell’anno.

L’articolo 10 del decreto appena citato introduce un meccanismo preventivo di controllo, dettando le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti IVA per importi che superano i 10mila euro annui. La compensazione può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito. E deve aver ottenuto il visto di conformità da un professionista abilitato. Alternativamente, per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione, che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.

Le false attestazioni sono punite con la sanzione da 258 a 2.582 euro.

E’ anche stabilito si possa presentare la dichiarazione annuale sganciata dal modello Unico, in forma autonoma, cioè dal 1° febbraio successivo all’anno d’imposta. Si evita così che il contribuente attenda oltre tempo per ottenere di poter utilizzare il credito dalla dichiarazione annuale. Se questa viene presentata entro febbraio, non si è tenuti alla trasmissione della comunicazione dati IVA.

E’ però escluso ci si possa avvalere della definizione agevolata per le sanzioni derivanti dall’utilizzo di crediti inesistenti. Dopo la manovra estiva 2009, le sanzioni sono infatti dovute, senza alcuno sconto legato a modalità e tempi di pagamento, nella misura minima del 100% fino a un massimo del 200% del credito inesistente utilizzato per la generalità dei casi, nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50mila euro.

Rammentiamo infine in questa stessa sede che non oltre la data del 31 ottobre 2009 – pena, dal 2 novembre, la revoca d’ufficio dell’abilitazione a Entratel e a Fisconline – i contribuenti non persone fisiche (ad esempio gli studi associati) devono indicare i nomi dei gestori incaricati alle transazioni telematiche con l’Agenzia fiscale, come da provvedimento agenziale del 10 giugno.

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