Pubblicata il 18 febbraio 2022 la circolare n. 4 dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 in materia di Irpef e Irap.
Il documento di prassi si occupa, in particolar modo, delle novità che riguardano:
la modifica delle aliquote e degli scaglioni d’imposta;
la rimodulazione delle detrazioni d’imposta;
le modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”;
gli adempimenti che dovranno essere messi in atto dai sostituti d’imposta.
L’articolo 1, commi da 2 a 8, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di ridurre la pressione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale.
La riforma dell’Irpef si snoda attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, modificando la dinamica delle aliquote marginali effettive ed eliminando alcune discontinuità.
Inoltre, stabilisce che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.
Il tutto con il fine di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili.
La circolare n. 4/E/2022 parte dall’analizzare le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 alle aliquote e agli scaglioni d’imposta ex articolo 11 del Tuir.
L’articolo 1, commi da 2 a 4, della Legge n. 234/2021 ha introdotto importanti novità nel metodo di calcolo dell’Irpef, delineato nel TUIR, riducendo da cinque a quattro le aliquote applicabili e rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2022, è previsto che l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 15.000 euro, 23 per cento;
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Viene, così, sottolineato come rispetto alla previgente disciplina:
la seconda aliquota, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è ridotta dal 27 al 25 per cento;
la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e si applica ai redditi oltre 28mila euro e fino a 50mila euro;
è soppressa l’aliquota del 41%, applicata ai redditi oltre 55mila euro e fino a 75mila euro;
i redditi sopra i 50mila euro sono tassati al 43 per cento.
La circolare, con degli esempi, mostra il risparmio d’imposta ipotetico per i contribuenti in ragione della nuova riforma dell’Irpef.
Le novità riguardano, poi, anche la rimodulazione delle detrazioni sui redditi di lavoro e pensione. La legge di bilancio 2022 ha apportato alcune modifiche anche all’articolo 13 del TUIR, che contiene specifiche detrazioni dall’imposta lorda diversamente stabilite in base alla tipologia di reddito che confluisce nel reddito complessivo.
L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle detrazioni, ne determina le modalità applicative definendo per i redditi di lavoro dipendente e pensione un duplice criterio di computo:
le detrazioni «base» di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 13 del Tuir devono essere rapportate rispettivamente al periodo di lavoro o di godimento della pensione nel corso dell’anno;
le nuove detrazioni «aggiuntive», previste nella misura di 65 euro per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 25.001 e 35mila euro e di 50 euro per i pensionati con redditi compresi tra 25.001 e 29mila euro, invece, possono essere godute senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro o di pensione.
Le detrazioni «aggiuntive» dovranno essere immediatamente riconosciute dai sostituti d’imposta.
È specificato nel documento di prassi che il sostituto di imposta deve riconoscere l’ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.
Si precisa, inoltre, che ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata, per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19; ciò in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.
Parte rilevante della circolare è dedicata alla corretta definizione delle modalità di erogazione del trattamento integrativo a favore dei dipendenti disciplinato dall’articolo 1 del Decreto legge 3/2020 («bonus 100 euro»), norma che è stata significativamente revisionata dalla legge di Bilancio.
La circolare n. 4/2022 fornisce utili indicazioni pure sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto.
Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022, infatti, entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023).
Con riferimento all’ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni, si specifica, quindi, che i sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.
Ciò per andare incontro a chi non è stato in grado di adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, tenendo conto che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche riguardo alle detrazioni per carichi di famiglia.
L’ultima parte della circolare agenziale è dedicata al commento dell’articolo 1, comma 8, della Legge 234/2021, che, dal 1° gennaio 2022, ha previsto la fuoriuscita dall’ambito soggettivo del tributo regionale delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano:
1 attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir;
2 arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.
L’esonero ricomprende le imprese familiari, che hanno natura di impresa individuale e non collettiva, così come pure le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap dei soggetti sopra individuati, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, determina la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.
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