Nuova DSU per ISEE disabili

Pubblicato il 03 giugno 2016

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con le sentenze nn. 841, 842 e 838 del 2016, ha dichiarato illegittime le previsioni del DPCM n. 159/2013 in forza del quale i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati ai disabili in conseguenza della loro condizione venivano computati tra gli importi da includere nel reddito valido ai fini ISEE.

Stante quanto sopra, la Legge n. 89/2016, di conversione del D.L. n. 42/2016, all’articolo 2 sexies, ha messo fine alla questione relativa all’ISEE per i disabili e, in attesa di una revisione complessiva del regolamento ISEE, con Decreto Direttoriale n. 146 del 1° giugno 2016 è stato, quindi, approvato il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPCM n. 159/2013, per quanto riguarda i nuclei familiari con persone disabili.

Per il calcolo dell’ISEE sono adesso esclusi dal reddito utile, gli assegni e gli altri importi erogati ai disabili ma è stato eliminato il sistema delle franchigie.

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