Nella seduta dell’11 ottobre 2018, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova direttiva in tema di lotta al riciclaggio.
Il provvedimento costituisce integrazione, in ordine agli aspetti di diritto penale, della direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, adottata a maggio 2018.
La nuova direttiva interviene con diverse disposizioni di natura penale, volte a contrastare e bloccare l’accesso, da parte dei criminali, alle risorse finanziarie, comprese quelle utilizzate per attività di terrorismo.
In primo luogo, il provvedimento introduce delle “norme minime” relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.
Si prevede, così, che le attività di riciclaggio saranno sanzionate con una pena detentiva massima non inferiore a 4 anni con possibilità, per gli organi giurisdizionali, di applicare misure e sanzioni aggiuntive, come ad esempio l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici o sanzioni pecuniarie.
Sarà prevista l’applicazione di circostanze aggravanti nei casi di reati:
Tra le altre novità, viene sancito, anche a livello europeo, che le entità giuridiche possano essere ritenute responsabili di determinate attività di riciclaggio e possano, così, vedersi irrogare diverse sanzioni, tra le quali l’esclusione dagli aiuti pubblici, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, i provvedimenti giudiziari di scioglimento.
Contemplata anche l'eliminazione degli ostacoli alla cooperazione giudiziaria e di polizia a livello transfrontaliero attraverso l’introduzione di disposizioni comuni al fine di migliorare le indagini.
Le nuove norme, con rifermento alle indagini transfrontaliere, forniscono chiarimenti per quanto riguarda l’individuazione dello Stato membro a cui spetta la competenza giurisdizionale, le modalità di cooperazione tra gli Stati membri interessati e di partecipazione di Eurojust.
La direttiva verrà ora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE e, a partire dalla data di pubblicazione, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per il relativo recepimento nel diritto nazionale.
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