Con il parere n. 1 del 21 gennaio 2016, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato la questione relativa alla procedura di licenziamento collettivo conseguente a fallimento del programma predisposto contestualmente alla CIGS.
Sottolinea la Fondazione che la nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) non incide sulla disciplina della procedura di riduzione del personale che opera sia dopo il fallimento della CIGS, che ai sensi dell’art 24, Legge n. 223/1991.
L’art. 4 della Legge n. 223/91 prevede che l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di riorganizzazione aziendale o di risanamento della crisi ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo.
In realtà l’art. 4 fa un richiamo all’art. 1 della Legge n. 223/91, ma, con il parere n. 1/2016, i CdL evidenziano che quando nel citato articolo 4 si parla di “attuazione del programma di cui all'articolo 1” della medesima Legge n. 223/91, poiché tale articolo 1 è ora abrogato, il rinvio si deve intendere riferito all’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 che disciplina le causali di intervento straordinario di integrazione sociale ed il programma di attuazione della CIGS.
Quindi, in definitiva, l’abrogazione dell’art. 1, Legge n. 223/91 non ha alcun riflesso sul collocamento in mobilità attivato a seguito del fallimento del programma predisposto contestualmente alla CIGS.
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