In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni, di cui all’art. 42 del DPR. n. 600/1973, deve obbligatoriamente indicare il nominativo del delegato, a pena di nullità; tale nullità comporta quella dell’atto impositivo.
Quindi la delega di firma non può esplicitarsi in un ordine di servizio in bianco, che indichi solo la qualifica professionale del delegato senza permettere di verificare facilmente l’esistenza dei poteri in capo al sottoscrittore.
L’assunto arriva dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 17196 del 12 luglio 2017.
La decisione ha inoltre messo in evidenza che spetta all’agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega.
L’ordinanza 17196/2017 segue l’orientamento ormai fissato dalla giurisprudenza per cui l’atto di accertamento deve contenere una delega nominativa cosicché il contribuente possa individuare i poteri del sottoscrittore.
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