Nulle le delibere condominiali, in assenza dei proprietari effettivi
Pubblicato il 05 maggio 2015
Con sentenza
n. 8824 depositata il 30 aprile 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da una condomina, volto a dichiarare la
nullità di delibere condominiali adottate
in assenza di sua convocazione.
Il condominio infatti aveva omesso di coinvolgerla alle riunioni, convocando invece il di lei
marito, il quale si era
sempre comportato come effettivo proprietario dei locali
(in realtà, di proprietà della donna),
così ingenerando detto convincimento negli organi condominiali.
La Cassazione sul punto – accogliendo le censure della donna e cassando dunque la sentenza impugnata – ha chiarito come nelle assemblee condominiali
debbano essere convocati i soli condomini, cioè gli
effettivi proprietari e non coloro che (come nel caso di specie) si comportino come tali senza esserlo.
Nei rapporti tra condominio e singoli condomini, infatti,
non opera il principio dell’apparenza di diritto, volto alla tutela dei terzi in buona fede. Questo perché terzi rispetto al condominio, non possono essere ritenuti i condomini.
D’altra parte – ha poi precisato la Cassazione –
la tutela dell’apparenza di diritto non può essere invocata dal soggetto (nel caso di specie il condominio) che abbia
trascurato di accertare l’effettiva realtà dei pubblici registri, contro ogni regola di prudenza.