Ai fini della dichiarazione delle redditi, le società di capitali, gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare il modello Redditi SC, approvato come di consueto ad inizio anno con provvedimento dell’Agenzia Entrate 30 gennaio 2019.
Il termine di presentazione del modello Redditi SC 2019 coincide con il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; se, invece, l’esercizio coincide con l’anno solare, la dichiarazione si presenta entro la data del 30 settembre.
La presentazione del modello dichiarativo avviene, per via telematica, direttamente da parte del dichiarante o tramite intermediari abilitati, o ancora tramite società appartenenti al gruppo.
Le novità presenti nel modello Redditi SC 2019 sono diverse e significative, tra i quadri coinvolti segnaliamo: il frontespizio, il Quadro RF (Determinazione del reddito di impresa), RN (Determinazione dell’Ires), RQ (Altre imposte) e il Quadro RS (Prospetti vari). Vediamo di seguito alcune delle novità maggiormente rilevanti, diretta conseguenza delle norme fiscali in vigore nel 2018 e che hanno interessato il modello.
Presentano il modello Redditi SC 2019, i soggetti Ires, residenti e non residenti in Italia, quali S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, incluse quelle con la qualifica di Onlus e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, società europee ex Reg. (CE). 2157/2001 e società cooperative europee ex Reg. (CE) 1435/2003, se residenti in Italia.
Presentano il modello Redditi SC gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, oltre a trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), se residenti in Italia, le società e gli enti commerciali di qualunque tipo, i trust, che non hanno la residenza nel territorio dello Stato. Tutti gli altri soggetti Ires presenteranno il modello Redditi ENC 2019.
Presentano il modello Redditi SC, i soggetti che devono dichiarare l’imposta sostitutiva dell’Ires, se istitutori di fondi pensione aperti e interni, le Sgr, le imprese di assicurazione, le banche e le società di intermediazione mobiliare, inoltre le società e gli enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’articolo 2117 c.c. (se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti) e le imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione che attuano forme pensionistiche individuali (articolo 9-ter, Dlgs 124/1993) e per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (articolo 13, comma 2-bis, Dlgs 47/2000).
I fondi pensione diversi da quelli suindicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive compilando il Quadro RI (Fondi pensione e forme pensionistiche complementari – Applicazione dell’imposta sostitutiva) del modello Redditi ENC 2019.
Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali residenti costituisce reddito di impresa e va quantificato, a norma degli artt. 82 - 116, del D.P.R. 917/1986, aggiungendo, nel quadro RF, all’utile o alla perdita risultante dal Conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione.
La novità relative all’applicazione degli Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale) ha determinato variazioni nella modulistica; una prima modifica la troviamo all’interno del frontespizio dove, nel riquadro “Tipo di dichiarazione”, è stata inserita la nuova casella “ISA” che va barrata dai soggetti che applicano la disciplina sui nuovi indici di affidabilità fiscale.
Nel riquadro “Visto di conformità”, compare la casella “Esonero dall'apposizione del visto di conformità” destinata appunto ai soggetti che applicano gli Isa e che beneficiano del regime premiale.
La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva per l’anno 2018, il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate, con riferimento al periodo d’imposta 2018 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2019 relativa al periodo d’imposta 2018.
Se il dichiarante ha optato per il “consolidato” ai sensi degli artt. da 117 a 142, D.P.R. 917/1986, o per la “trasparenza” fiscale a norma degli artt. 115 o 116, D.P.R. 917/1986, si dovrà barrare la corrispondente casella presente sempre nel frontespizio.
NB! - Nel regime di trasparenza fiscale, il reddito della società partecipata è imputato ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. |
Il regime premiale degli Isa prevede anche l’esclusione dall’applicazione della disciplina per le società di comodo e quella delle società non operative e in perdita sistematica.
Per darne evidenza, si dovrà utilizzare il codice 11 nel prospetto dedicato del quadro RS, riportandolo nelle caselle “Esclusione” (Rigo RS 116, casella 1) e “Soggetto in perdita sistematica” (Rigo RS 116, casella 3).
I contribuenti possono integrare i dati delle dichiarazioni, per migliorare la propria “affidabilità” fiscale rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al relativo valore dell’indice sintetico.
In pratica si potrà effettuare una integrazione con l’indicazione di ulteriori elementi positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini dell’Ires (e ai fini Irap), dando luogo a un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva.
I maggiori corrispettivi Iva potranno essere indicati nel quadro RQ (Rigo RQ80 – Ulteriori componenti positivi Isa – Iva), nella colonna 1, e nella colonna 2, la relativa imposta.
Ai fini delle imposte dirette, i dati sull’adeguamento agli ulteriori componenti positivi non annotati nelle scritture contabili devono essere riportati anche nel quadro RF, nei campi del rigo RF12.
Rimanendo in tema di Isa, nel quadro RF è presente, al rigo RF 1, la casella “ISA-cause di esclusione”, riservata ai soggetti esclusi dall’applicazione degli Isa, oltre alla colonna “ISA”, destinata ai contribuenti che intendono indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.
Barreranno inoltre la casella 1 del rigo RF3 i soggetti che, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, adottano i principi contabili internazionali, mentre selezionano la casella 2 i soggetti che scelgono di continuare ad adottare ai soli fini fiscali i criteri di valutazione delle rimanenze individuati (art. 92, co. 2 e 3, D.P.R. 917/1986), sempre che abbiano adottato tali criteri per i tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dei Principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione.
Infine, spunteranno la casella 3 i soggetti che scelgono di continuare a valutare ai soli fini fiscali le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione nell’esercizio di prima applicazione dei Principi contabili internazionali in base al criterio del costo.
Il reddito d’impresa si ottiene aggiungendo all’utile o alla perdita risultante dal Conto economico (rigo RF4 o RF5) le variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall’applicazione delle norme del D.P.R. 917/1986.
In base all’art. 86, co. 4, D.P.R. 917/1986, le plusvalenze partecipano al reddito per l’intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate, ovvero sono rateizzate, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (termine ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche), a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, dandone evidenza nel rigo RF7, colonna 1.
Se si opera per la rateazione e per il numero di quote costanti nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate, si dovrà utilizzare il prospetto “Plusvalenze e sopravvenienze attive” presente nel Quadro RS.
In particolare, nella colonna 1 del rigo RS126 va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze e nella colonna 2 l’importo complessivo delle sopravvenienze. Nel successivo rigo RS127 va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente: per le plusvalenze in colonna 1 e per le sopravvenienze in colonna 2.
Compileranno il rigo RF9, i soggetti che fruiscono di particolari regimi di favore per la determinazione del reddito indicandone il relativo importo quali, ad esempio, i soggetti che hanno optato per la determinazione forfettaria del reddito, ai sensi dell’art. 155, D.P.R. 917/1986 (cd. tonnage tax), se svolgono anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime, e le società agricole di cui all’art. 2, D.Lgs. 99/2004, che adottano il regime previsto dall’art. 1, co. 1093, della Legge 296/2006.
Tra le variazioni in aumento, nel rigo RF 27, viene esposto l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi indeducibili ex art. 109, co. 5, del D.P.R. 917/1986, diversi dagli interessi passivi, con esclusione degli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per i quali la deduzione è ammessa se e nella misura in cui questi si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Nel rigo RF40, nell’ambito delle variazioni in diminuzione, si espongono invece le quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi che sono deducibili a prescindere dalla loro imputazione a conto economico, oltre ai compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e imputati a conto economico in un esercizio precedente.
Nel rigo RF55 sono indicate le variazioni in diminuzione a carattere residuale, ad esempio con codice 1, l’importo dei dividendi imputati per competenza a conto economico del periodo di imposta considerato, ma non ancora percepiti, con codice 2, l’importo delle minusvalenze relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che fruiscono del regime di cui all’art. 1, co. 1093, L. 296/2006, acquisiti in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione, con codice 3, l’importo forfettario di 59,65 euro al giorno, innalzato a 95,80 euro per le trasferte all’estero (al netto delle spese di viaggio e di trasporto), che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono portare in deduzione al posto della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute per le trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, con codice 5, l’importo delle somme distribuite da trust.
Alcuni interventi riguardano la determinazione del reddito d’impresa e interessano il quadro RF. Tra questi segnaliamo le disposizioni che riguardano gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Gli utili e le remunerazioni che derivano da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della Stato o territorio di insediamento.
Al soggetto controllante (residente nel territorio dello stato), ovvero alle sue controllate residenti e percipienti gli utili, è riconosciuto un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
A tal fine, è stato previsto un apposito nuovo campo tra le variazioni in diminuzione, nel rigo RF47.
La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 60 a 65, Legge 145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato e rimodulato l’iper-ammortamento, originariamente introdotto dall’articolo 1, comma 9, della Legge 232/2016.
Per indicare l’agevolazione in dichiarazione, nel quadro RF, tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF 55), sono stati previsti nuovi codici che tengono conto della proroga.
Con il codice 75 si potrà indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti (indicate con il codice 55), effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Si ricorda che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro e non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi 60 e 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Il codice “76” riguarda, invece, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni immateriali strumentali (indicate con il codice 56), il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40%.
Altra novità con riflessi nel modello dichiarativo è la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.
I soggetti che non adottano in bilancio i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e affrancare, ai fini fiscali, i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Inoltre, i soggetti che rivalutano i beni di impresa e le partecipazioni possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante.
Per la rivalutazione si dovrà versare una imposta sostitutiva (di Ires, Irap e addizionali) con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione l’imposta è del 10%.
La Legge di Bilancio 2019 ha esteso le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge 342/2000 (la disciplina originaria sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio), anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del Tuir.
Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali, che può essere appunto affrancata come sopra indicato.
Nella dichiarazione, la determinazione e liquidazione delle imposte indicate avviene in diversi prospetti del quarto RQ.
La rivalutazione deve essere stata eseguita nel bilancio dell’esercizio 2018, deve riguardare i beni appartenenti ad una categoria omogenea e, inoltre, deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Le imposte sostitutive si versano entro il termine di versamento del saldo Ires dovuto per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.
Nel quadro RQ trova spazio anche la proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, con l’aggiornamento della sezione XVII, a seguito della possibilità di rivalutare i valori delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti, come previsto dalla Legge di bilancio 2018, alla data del 1° gennaio 2018 e, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (commi 1053 e 1054), alla data del 1° gennaio 2019.
I relativi importi andranno in questo caso indicati nella apposita sezione (righi da RQ 58 a RQ 61). Il prospetto deve essere compilato dalle società che, intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola che, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della Legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità.
Il Quadro RS è composto di una serie di prospetti, che comprendono, tra l’altro, i dati di bilancio IAS/IFRS, gli utili distribuiti da imprese estere partecipate, i crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero, le perdite di impresa non compensate, le azioni assegnate ai dipendenti, le spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione, le agevolazioni territoriali e settoriali, gli investimenti in start up innovative, la verifica dell’operatività per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo e le spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche.
Nell’ambito del suddetto quadro, si evidenzia il prospetto “Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice” aggiornato per tenere conto della modifica all’articolo 101, comma 6, del TUIR, secondo il quale le perdite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, senza alcun limite temporale, dalla medesima società che ha generato le perdite (art. 1, comma 23, lett. c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Si segnala il prospetto relativo alle “Spese di riqualificazione energetica” aggiornato per tenere conto della proroga al 31 dicembre 2019 delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (art. 1, comma 67, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018).
Nel prospetto “Investimenti in Start-up innovative” andranno indicati i dati relativi agli investimenti in start up per i quali sono previsti inventivi fiscali passati da transitori a regime. I soggetti passivi Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
L’aliquota dell’agevolazione, prevista a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa, è stata incrementata, per l’anno 2019, dal 30 al 40%.
Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires, l’aliquota è aumentata, per l’anno 2019, dal 30 al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni (art. 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Presente nel quadro anche il Credito d’imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (Sport bonus).
Nel prospetto (rigo RS 253) va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
NB! - Nel rigo va indicato il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell’ambito dell’attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell’ambito dell’attività commerciale va esposto nel quadro RU. |
Il credito d’imposta spetta, nel limite del 20% del reddito imponibile, nella misura del 65% delle erogazioni.
Nuovo anche il prospetto “Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali” (righi RS290 e RS291) per l’indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
Si evidenzia, infine, l’inserimento del nuovo prospetto denominato “Aiuti di Stato”(RS 401). Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta 2018 hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.
Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
In riferimento alla compilazione, si fa presente che gli aiuti specificati nelle istruzioni del modello SC/2019 sono già indicati nei relativi quadri della dichiarazione (ad esempio, nel quadro RF). Il quadro va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo.
Quadro Normativo |
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