Ai sensi del comma 97, art. 1, della legge di Bilancio 2024, si allungano i tempi di recupero delle somme anticipate ai lavoratori dipendenti ovvero dei crediti previdenziali e assicurativi vantati rispettivamente nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
La citata disposizione normativa interviene, infatti, in modifica dell’art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l’introduzione di due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, rispettivamente dedicati alle compensazioni dei crediti INPS e dei crediti INAIL.
Quanto ai rapporti con l’Istituto previdenziale la novella prevede che la compensazione di crediti potrà avvenire:
ATTENZIONE: La misura, avente l’obiettivo di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti, sebbene proroghi – di fatto – l’utilizzabilità del credito, non sgrava i contribuenti rispetto alla certezza e correttezza del credito compensato. Il penultimo periodo del neo-introdotto comma 1-bis, all’art. 17 sopracitato, infatti, riporta espressamente che resta impregiudicata la verifica della correttezza sostanziale del credito compensato. Per i datori di lavoro con matricola DM, si ritiene, salvo diverse indicazioni dell’Istituto, che il “blocco” alla compensazione avvenga esclusivamente laddove la denuncia contributiva mensile abbia un saldo a credito e non rispetto alla compensazione dei rapporti di dare/avere all’interno del modello DM10 stesso.
Si evidenzia, altresì, le nuove disposizioni precludono alle aziende committenti della gestione separata la compensazione di crediti sulla predetta gestione.
Quanto ai crediti INAIL, invece, la compensazione potrà avvenire solo laddove il credito venga registrato negli archivi dell’Istituto come certo, liquido ed esigibile.
Le compensazioni dei crediti INPS e INAIL dovranno avvenire, a decorrere dal 1° luglio 2024, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (comma 95).
NOTA BENE: Ai sensi del comma 98, l’efficacia delle nuove disposizioni in commento, sembra essere posticipata ai provvedimenti che vorranno essere adottati congiuntamente dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale INPS e dal direttore generale INAIL.
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