E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2024 l'attesa rettifica volta a ripristinare, evitando problemi applicativi e interpretazioni strumentali, la possibilità, per gli avvocati, di esperire le notifiche in proprio a mezzo PEC.
Ai sensi della correzione, all'articolo 4, comma 1, secondo rigo, del Decreto ministeriale n. 217/2023, dove è scritto: "... gli articoli 4, comma 1, 18, 19, 27, ...", è rettificato con le seguenti parole: "... gli articoli 4, comma 1, 18, commi 1, 2 e 3, 19, 27, ...".
E' stato dunque ascoltato l'invito che Consiglio Nazionale Forense e Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense, per evitare dubbi interpretativi, avevano rivolto al ministero della Giustizia al fine di correggere l'inavvertita abrogazione dell'articolo 18 del Decreto ministeriale per quanto concerne le notificazioni telematiche degli atti civili.
Il CNF, in una nota pubblicata il 12 gennaio 2024, aveva già anticipato agli avvocati la massima disponibilità manifestata dal ministero della Giustizia ad intervenire prontamente per reintrodurre la disposizione regolamentare in questione nel Decreto contenente le nuove regole tecniche dei processi telematici, in vigore dal 14 gennaio 2024.
La rettifica, a questo punto, dovrebbe eliminare ogni dubbio: è fatta salva la possibilità, per gli avvocati, di esperire le notifiche degli atti civili a mezzo PEC.
Anche il Movimento Forense è intervenuto, nel frattempo, a commentare il problema insorto a seguito dell'emanazione delle nuove regole tecniche dei processi telematici, problema riguardante, come detto, le notifiche in proprio a mezzo PEC nei processi civili
Secondo il Movimento, tale modifica non avrebbe abrogato, in realtà, le notifiche a mezzo PEC e il relativo potere notificatorio dell’avvocato.
Il problema - si legge in una nota del 13 gennaio 2024 - potrebbe semmai sorgere "per la dimostrazione del potere "notificatorio" dell’avvocato che notifica l'atto introduttivo dei procedimenti da promuoversi con citazione, essendo venuta meno la regola tecnica che disciplina l'invio della procura da considerarsi in calce all'atto da notificare".
Sulla stessa linea anche il Consiglio dell’Ordine di Milano che, sulle notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, ha elaborato alcune precisazioni.
La menzionata abrogazione - si legge in una nota del 15 gennaio 2024 - "pare essere stata frutto di un errore materiale e sono già state fornite raccomandazioni dal Ministero della Giustizia".
Verrà, a tal proposito, promulgato al più presto un correttivo che ponga rimedio alla problematica, reintroducendo la disposizione normativa in parola.
Ad ogni modo, il COA assicura gli avvocati sul fatto che "tale abrogazione non può comportare il venir meno del potere dell’avvocato di notificare in proprio telematicamente tramite PEC, prevista espressamente dall’art. 3 bis della L. 53/1994, norma primaria tuttora in vigore".
Il potere notificatorio dell’avvocato, ossia, non risulta compromesso dall’abrogazione dell’art. 18 DM 44/2011.
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