Notifica solo presso il difensore e non all'imputato. Giudizio da rifare
Pubblicato il 22 novembre 2014
In materia di
notificazione all'imputato, l'eventuale
erronea utilizzazione della modalità prevista dall'articolo 161, comma 4 del Codice di procedura penale per le ipotesi di notificazione nel domicilio determinato divenuta impossibile, integra una
invalidità a regime intermedio riconducibile all'articolo 178, comma primo, lettera c) del Codice di procedura penale.
E' quanto precisato dalla Cassazione nel testo della
sentenza n. 48432 del 21 novembre 2014.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, la
notifica all'imputato del decreto di citazione in giudizio d'appello era stata effettuata
solo presso lo studio del difensore sebbene l'imputato medesimo, con dichiarazione fatta a verbale innanzi ai Carabinieri, avesse eletto domicilio per le notificazioni presso la sua abitazione; l'imputato era rimasto
contumace nel primo grado del giudizio e l'estratto contumaciale della sentenza era stato notificato, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del Codice di procedura civile, nelle mani del difensore di fiducia che aveva interposto appello.
Per la Suprema corte - che ha annullato la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Corte d'appello un nuovo giudizio - la
notificazione del decreto di citazione in giudizio d'appello
al difensore di fiducia non era di per sé, in virtù del rapporto fiduciario,
idonea a determinare, in capo all'imputato, l'
effettiva conoscenza del procedimento a suo carico.