Con sentenza n. 1519 del 19 gennaio 2023, la Corte di cassazione ha fornito importanti precisazioni in tema di notificazione del ricorso a mezzo PEC, per come desunte in ragione della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 75/2019.
Con tale ultima decisione - si rammenta - la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del Dl n. 179/2012, nella parte in cui la norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile ad impugnare, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
La Suprema corte, ciò posto, ha evidenziato le implicazioni che ne derivano dall'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario.
Sulla base di questa regola - ha puntualizzato la Cassazione - la stessa ricevuta di accettazione deve essere generata, al più tardi, entro la ventiquattresima ora del predetto ultimo giorno utile, vale a dire entro le ore 23:59:59 (UTC).
Difatti, con l'insorgere del secondo immediatamente successivo, alle ore 00:00:00 (UTC), il termine di impugnazione deve intendersi irrimediabilmente scaduto, per essere già iniziato il nuovo giorno, risultando irrilevante, in tale ipotesi, che il ricorso sia stato già avviato alla spedizione dal mittente, prima di questo momento.
La vicenda nella specie esaminata, riguardava un ricorso per cassazione che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato tramite Pec nell’ultimo giorno utile rispetto allo spirare del termine di impugnazione.
Dall'attestazione di conformità "cumulativa" di notifica PEC prodotta dall'Agenzia ricorrente, risultava che il ricorso era stato notificato, con spedizione all'indirizzo del destinatario, con accettazione del messaggio alle ore 00:00:01, come da ricevuta generata dal gestore della posta elettronica certificata della mittente, e consegna allo stesso destinatario alle ore 00:00.05 del medesimo giorno.
Il ricorso dell'Ufficio, ciò posto, è stato giudicato dalla Cassazione come inammissibile in quanto tardivo, risultando inviato il giorno successivo al termine per l'impugnazione.
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