L’attivazione del servizio postale “Seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni di avvisi e atti di accertamento.
Difatti, l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza non può assurgere ad elezione di domicilio, difettando i requisiti formali prescritti dall’articolo 60, lettera d) DPR n. 600/1973.
Così la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 31479 del 3 dicembre 2019, pronunciata in accoglimento del ricorso di un contribuente contro una cartella di pagamento per sanzioni in materia di Iva.
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema corte lamentando, tra gli altri motivi, che gli avvisi di accertamento, atti prodromici all’emissione della cartella, non gli erano stati notificati.
Rispetto a questa doglianza, la CTR aveva invece ritenuto che le notifiche degli atti fossero state ritualmente effettuate a seguito della consegna alle Poste delle raccomandate degli avvisi indirizzate al domicilio fiscale del destinatario. I plichi erano stati restituiti dalle Poste con la scritta “Seguimi” ed inoltrati al nuovo indirizzo di cui il contribuente aveva chiesto l’attivazione.
In tal modo, secondo i giudici di merito, le notifiche erano state correttamente perfezionate.
Diverse, come anticipato, le considerazioni degli Ermellini, secondo i quali, per contro, la notificazione degli avvisi di accertamento era stata compiuta in violazione dell’articolo 60 sopra citato, non potendosi, peraltro, nemmeno ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo, in mancanza di elementi atti a far ritenere che i plichi fossero stati comunque consegnati all’interessato.
Da qui la cassazione, senza rinvio, della decisione impugnata, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
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