La Corte di cassazione in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati a un’impresa individuale.
Nel caso di impresa individuale, non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, atteso che essa si identifica con il suo titolare sia sotto l’aspetto sostanziale sia sotto quello processuale.
L’obbligazione tributaria, quindi, fa capo alla persona fisica dell’imprenditore, destinatario della pretesa fiscale.
Ne discende che la notificazione a mezzo posta di tutti gli eventuali avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, va compiuta nel domicilio fiscale della persona fisica dell’imprenditore. Questo, salvo il caso di consegna in mani proprie.
E’ quanto ricordato dalla Suprema corte, sezione tributaria civile, nel testo della sentenza n. 20650 depositata il 20 luglio 2021.
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