La Corte di cassazione ha fornito un'utile disamina sulla disciplina applicabile in tema di notificazione degli atti di accertamento nelle due circostanze di temporanea assenza o di assoluta irreperibilità del destinatario.
La notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto (cosiddetta irreperibilità relativa).
Deve, invece, procedersi con la disciplina di cui all'articolo 60, lett. e) del DPR n. 600/1973, nei casi di “irreperibilità assoluta” in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché trasferito in luogo sconosciuto, per come risultato a seguito dell'accertamento compiuto dal messo medesimo, attraverso ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, “per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune".
Il principio di diritto è stato ribadito dalla Quinta sezione civile, con ordinanza n. 1338 del 18 gennaio 2019.
In particolare, è stato ricordato l'orientamento, ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità (relativa), incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c.
Occorre, così:
il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.
Diversamente, nell'ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario, si applicano le modalità di notificazione previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art.60 comma 1, lett. e).
E in questo caso, per il relativo perfezionamento, occorre:
il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale;
l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune;
il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale.
Con riferimento a questa ultima modalità di notificazione, è stato precisato che non è necessario l'ulteriore adempimento, prescritto per il caso di "irreperibilità relativa", dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, mentre la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
L'invio della raccomandata informativa, infatti, è reso impossibile dallo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario.
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