Ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad un’amministrazione pubblica, non può utilizzarsi qualunque indirizzo Pec, ma solo quello inserito nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero della giustizia, a cui tutti gli Enti avrebbero dovuto comunicare i propri indirizzi di posta elettronica certificata entro il 30 novembre 2014 (previsione di cui al D.l. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012).
A chiarirlo il Tar Sicilia, sezione terza, respingendo il ricorso di alcuni soggetti avverso un Comune, per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva di una gara d’appalto.
Nel caso in esame la notifica del ricorso non può dirsi validamente eseguita, sentenzia il Tar, per aver i ricorrenti ricavato gli indirizzi Pec dell’Ente destinatario dal registro IPA (non più equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi per le notifiche telematiche).
Oltretutto – si legge ancora nella sentenza n. 1842 del 13 luglio 2017 – in difetto, come nella specie, d’iscrizione del Comune al predetto registro “ufficiale” detenuto dal Ministero della giustizia, la notifica degli atti giudiziari avrebbe dovuto essere validamente effettuata con le tradizionali modalità cartacee.
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