Nota di variazione, detrazione Iva anche senza insinuazione al passivo

Pubblicato il 04 ottobre 2022

Con la risposta ad interpello n. 485 del 3 ottobre 2022 l’Agenza delle entrate chiarisce la corretta tempistica per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva della nota di variazione prontamente emessa anche a seguito del diniego del curatore fallimentare, per la mancata insinuazione al passivo del credito.

Negazione nota di variazione in diminuzione per mancata insinuazione al passivo

Nel rispondere ad una società operante nell'ambito dei servizi professionali alle imprese, che si è resa creditrice degli importi di alcune fatture, emesse negli anni dal 2011 al 2015 nei confronti di una società, dichiarata fallita nel giugno 2021, l’Agenzia ribadisce quanto già espresso in precedenti documenti di prassi e, nello specifico, nella circolare n. 20/2021 e nella risposta ad interpello n. 801/2021.

La società si era vista negare dal curatore, contattato preventivamente, la possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione con la motivazione della mancata insinuazione al passivo.

Nonostante ciò, l’istante ha proceduto lo stesso nel mese di aprile 2022 (prima che scadesse il termine di decadenza) ad emettere la nota di variazione basandosi sull’avvio della procedura concorsuale nel 2021, senza però portare in detrazione l’imposta, considerato il fatto che il diritto alla detrazione può, comunque, essere esercitato con la dichiarazione annuale 2022, da presentare nel 2023.

La società si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pari all’importo della nota di variazione tempestivamente emessa, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023), anche a seguito del diniego del curatore fallimentare.

Procedura concorsuale, emissione nota di credito da subito

L’Agenzia nella risposta n. 485/2022 richiama il novellato articolo 26 comma 3-bis del DPR 633/72, che si applica alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021, secondo cui è possibile emettere note di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

Pertanto, a differenza del testo normativo previgente, il cedente o prestatore insoddisfatto non deve più attendere l'eventuale esito infruttuoso della procedura concorsuale.

Inoltre, come specificato nella circolare n. 20/2021, l’Agenzia ribadisce che la detrazione dell’imposta è possibile anche se non sia stata effettuata l’insinuazione al passivo; ciò indipendentemente dalla circostanza che il curatore, come nel caso di specie, abbia negato tale possibilità.

Lo stesso documento di prassi aveva specificato anche che:

  1. relativamente alle tempistiche di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta oggetto di variazione, una volta emessa tempestivamente la citata nota, l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento;
  2. relativamente agli obblighi che si configurano in capo al cessionario o committente, il curatore o commissario che riceve la nota di variazione non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto Iva.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che, in linea generale, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva oggetto di tempestiva variazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la stessa nota è stata emessa (realizzandosi così anche il presupposto "formale" che consente di detrarre l'imposta che ne è oggetto), indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed anche in assenza dell'accettazione del curatore, posto che la normativa Iva richiamata non pone a carico di quest'ultimo alcun adempimento fiscale, esentandolo dall'obbligo di registrazione della nota di variazione ricevuta e di versamento della relativa imposta.

Con riferimento al caso di specie, osserva poi l’Agenzia che la società ha emesso un'unica nota di variazione in diminuzione della sola Iva recata dalle nove fatture insolute.

Questo modo di operare è ritenuto errato alla luce dell'attuale formulazione dell'articolo 26 Dpr n. 633/1972.

Pertanto, la nota di variazione di sola Iva risulta, quindi, errata e, essendo ormai spirato il termine entro cui la stessa avrebbe potuto essere riemessa correttamente (30 aprile 2022) viene conseguentemente meno la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione Iva 2023.
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