Con la risposta ad interpello n. 485 del 3 ottobre 2022 l’Agenza delle entrate chiarisce la corretta tempistica per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva della nota di variazione prontamente emessa anche a seguito del diniego del curatore fallimentare, per la mancata insinuazione al passivo del credito.
Nel rispondere ad una società operante nell'ambito dei servizi professionali alle imprese, che si è resa creditrice degli importi di alcune fatture, emesse negli anni dal 2011 al 2015 nei confronti di una società, dichiarata fallita nel giugno 2021, l’Agenzia ribadisce quanto già espresso in precedenti documenti di prassi e, nello specifico, nella circolare n. 20/2021 e nella risposta ad interpello n. 801/2021.
La società si era vista negare dal curatore, contattato preventivamente, la possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione con la motivazione della mancata insinuazione al passivo.
Nonostante ciò, l’istante ha proceduto lo stesso nel mese di aprile 2022 (prima che scadesse il termine di decadenza) ad emettere la nota di variazione basandosi sull’avvio della procedura concorsuale nel 2021, senza però portare in detrazione l’imposta, considerato il fatto che il diritto alla detrazione può, comunque, essere esercitato con la dichiarazione annuale 2022, da presentare nel 2023.
La società si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pari all’importo della nota di variazione tempestivamente emessa, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023), anche a seguito del diniego del curatore fallimentare.
L’Agenzia nella risposta n. 485/2022 richiama il novellato articolo 26 comma 3-bis del DPR 633/72, che si applica alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021, secondo cui è possibile emettere note di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.
Pertanto, a differenza del testo normativo previgente, il cedente o prestatore insoddisfatto non deve più attendere l'eventuale esito infruttuoso della procedura concorsuale.
Inoltre, come specificato nella circolare n. 20/2021, l’Agenzia ribadisce che la detrazione dell’imposta è possibile anche se non sia stata effettuata l’insinuazione al passivo; ciò indipendentemente dalla circostanza che il curatore, come nel caso di specie, abbia negato tale possibilità.
Lo stesso documento di prassi aveva specificato anche che:
Con riferimento al caso di specie, osserva poi l’Agenzia che la società ha emesso un'unica nota di variazione in diminuzione della sola Iva recata dalle nove fatture insolute.
Questo modo di operare è ritenuto errato alla luce dell'attuale formulazione dell'articolo 26 Dpr n. 633/1972.
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