Notariato: raccolta di capitali delle Pmi costituite come Srl

Pubblicato il 05 luglio 2018

In recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, il legislatore italiano ha rivisto la disciplina delle srl circa il sistema di circolazione delle quote delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali costituite in forma di srl attraverso i portali per la raccolta di capitali.

Lo studio n. 101-2018/I del Notariato – approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19/04/2018 – esamina gli interventi con cui sono state estese alle srl alcune opportunità riservate alle spa.

Il legislatore ha operato:

Estensione alle Pmi srl della possibilità di emissione di categorie di quote e diritti particolari di voto

A seguito delle modifiche normative, anche le Pmi srl possono creare categorie di quote prive del diritto di voto o con voto non proporzionale o diritti particolari con voto non proporzionale alla partecipazione o condizionato.

Lo Studio 101-2018/I rileva che l’avvenuta affinità con la disciplina azionaria pone il problema della applicabilità in via analogica dei limiti dettati in materia per le azioni. Si tratta del limite di cui al comma 2 dell’art. 2351, c.c., per il quale il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative non può complessivamente superare la metà del capitale sociale; questo per far sì che la società sia nelle mani, attraverso il voto nell’assemblea, di chi è titolare di una frazione significativa del capitale sociale.

Deroghe al diritto societario

Con l’art. 57 del DL 50/2017 sono state effettuate modifiche all’art. 26 del DL 179/2012 intervenendo in materia di start-up innovative e disponendo una serie di deroghe al diritto societario.

Oggetto delle modifiche è la sostituzione delle parole “start-up innovative” e “startup innovativa” con l’espressione “PMI”, ciò comporta, quindi, l’estensione della disciplina originariamente dettata per le sole srl startup innovative alle Pmi costituite in forma di srl.

Rileva lo studio che le modifiche statutarie hanno effetti permanenti nel caso in cui la srl, originariamente in possesso dei requisiti per la qualificazione come pmi, li perda successivamente. In pratica, la perdita della qualifica non implica che la società debba intervenire sullo statuto, in quanto le deroghe mantengono la loro efficacia anche quando la srl non sia più Pmi.

Offerta al pubblico

L’art. 4, comma 3, del d.lgs. 129/2017 riscrive l’art. 100-ter, TUF,  estendendo alle Pmi srl il regime circolatorio in esso disciplinato.

Quindi le offerte al pubblico fatte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.

Posto un notevole allargamento dell’ambito soggettivo della norma, la modifica rende possibile utilizzare l’offerta al pubblico al fine di collocare presso terzi le quote di partecipazione in Pmi costituite in forma di srl (e non più solo start up, Pmi innovative e imprese sociali).

Sorge, quindi, un sistema di circolazione - in maniera del tutto dematerializzata - virtuale delle partecipazioni, che possono circolare ed essere oggetto di sottoscrizione e successivi trasferimenti sulla base di annotazioni presso i registri tenuti dall'intermediario; tale soggetto rilascia al socio, al sottoscrittore o all'acquirente un documento di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali.

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