Notariato: accordo di negoziazione opponibile solo con intervento del notaio

Pubblicato il 11 maggio 2017

Il Notariato ha precisato la propria posizione in ordine al ruolo del notaio nei trasferimenti immobiliari a seguito di negoziazione assistita per separazione e divorzio in un corposo Studio n. 571-2016, approvato il 15-16 dicembre 2016.

Per i notai, il legislatore avrebbe comunque mantenuto la centralità della figura del notaio, per quanto attiene alla circolazione degli immobili, anche nella negoziazione assistita prevedendo espressamente, con l’articolo 5 del convertito Decreto legge n. 132/2014, “che l’accordo raggiunto deve essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, per procedere alla trascrizione dell’accordo stesso”.

Disposizione questa che i notai segnalano come non ripetuta nel successivo articolo 6, ma che “si applica quale norma di carattere generale non derogata dal medesimo art. 6 che disciplina la negoziazione assistita della separazione e del divorzio quale norma speciale”.

La forma notarile – si legge nello studio – sarebbe necessaria, non ad substantiam, né ad probationem, ma per procedere con la trascrizione e, quindi, per l’opponibilità dell’accordo a terzi secondo le regole previste dagli articoli 2644 del Codice civile e seguenti.

Posizione diversa nei decreti dei Tribunali di Pordenone e Roma

La posizione dei notai si scontra, tuttavia, con la recente giurisprudenza di merito (in particolare con le decisioni del Tribunale di Pordenone del 16 marzo 2017 e del Tribunale di Roma del 17 marzo 2017), secondo cui, in proposito, l’accordo di negoziazione assistita familiare, contenente trasferimenti di beni immobili, può accedere alla trascrizione anche se rechi la sola certificazione dell'autografia delle firme eseguita dagli avvocati delle parti, e non anche l'autentica del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

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