Costituisce un evento che ammette l’emissione della nota di variazione Iva in diminuzione la delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che approva e rende vincolanti gli impegni assunti da una società per rimediare a violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici nei confronti dei propri clienti. E’ quanto contenuto nella risposta dell’agenzia delle Entrate n. 77 del 19 marzo 2019.
Il caso riguarda una società, che produce e vende energia elettrica e gas naturale, che ha ricevuto contestazioni dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico per aver applicato un sovrapprezzo ai clienti per la ricezione della fattura cartacea, in violazione della normativa. La questione è stata risolta chiudendo il procedimento sanzionatorio senza accertare l’infrazione; l’Autorità, con apposite delibere, ha accettato la proposta di impegni assunti dalla società contenente le modalità di restituzione degli importi aggiuntivi, disponendone la pubblicazione online, approvandola e rendendola vincolante.
L’istante, quindi, chiede se le delibere possono rientrare tra le ipotesi contemplate dall’articolo 26, comma 2, del DPR 633/1972, che legittimano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ai fini Iva al verificarsi di determinati eventi (“se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili…”).
Per l’Agenzia, possono essere ricomprese tra i casi “simili” tutte quelle cause in grado di determinare una modificazione dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, “caducando in tutto o in parte gli effetti dell’atto originario, in particolare per ciò che attiene ai corrispettivi economici delle operazioni”.
Di conseguenza, la deliberazione dell’Autorità, che ha approvato e reso vincolante la proposta di impegni presentata dalla società istante, costituisce un evento in grado di incidere sul rapporto contrattuale e, quindi, presupposto per l’emissione di note di variazione in diminuzione entro il 30 aprile 2019. Infatti tale data rappresenta il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva stabilito dall’art. 19 del DPR 633/72.
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