Non soggetti a Ires e Iva i servizi di placement e la formazione istituzionale universitari

Pubblicato il 06 agosto 2010 Con la risoluzione n. 79 del 2010 l’agenzia delle Entrate interviene in merito all’assoggettabilità ad imposte (Ires, Iva) delle somme percepite da un’Università per la realizzazione del programma ALFA.

Si spiega che tale programma, promosso e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito da un ente strumentale del Ministero stesso, è volto alla realizzazione di azioni atte a creare un rapporto sistematico tra università e imprese, sviluppando e promuovendo, attraverso percorsi formativi, orientamento al lavoro e tirocini, servizi di placement universitario finalizzati ad incrementare l’occupazione e l’occupabilità dei giovani laureati.

L’Agenzia chiarisce che:

- i progetti promozione e sviluppo dei servizi di placement universitario finalizzati all’incremento dell’occupazione e dell’occupabilità, nonché la sperimentazione di percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro di giovani laureati, promozione e sostegno di tirocini formativi finalizzati all’incremento dell’occupazione e dell’occupabilità, in quanto riconducibili alla formazione istituzionale universitaria, non costituiscono esercizio di attività commerciale e non sono assoggettabili alle imposte in oggetto;

- la promozione e sostegno di percorsi formativi di giovani laureati non occupati per l’acquisizione di competenze nel trasferimento di tecnologie e prodotti della ricerca verso imprese che intendono perseguire programmi di innovazione, nonché la promozione e sostegno di percorsi formativi per giovani laureati e ricercatori promotori di spin-off utilizzando il patrimonio di conoscenze ed applicazioni derivanti dalla ricerca, essendo realizzata con un rapporto contrattuale instaurato con la società che organizza i percorsi formativi ("Italia lavoro"), sono svolti nell'esercizio d'impresa, pertanto i relativi corrispettivi percepiti dall’Università sono considerati reddito imponibile ai fini Ires.

In merito alla ritenuta d'acconto del 4% sui redditi soggetti a Ires, deve essere effettuata sui contributi escludendo quelli per l'acquisto di beni strumentali corrisposti a imprese da Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici e privati.

Pertanto, non si applica né sui primi due progetti in quanto non erogano somme sottoposte a Ires, né sugli ultimi due, in quanto le somme che riceve l'università non si configurano come contributi.

Altresì, come detto, sono esclusi dal campo Iva i primi due progetti, mentre non lo sono i secondi due, che si configurano come corrispettivi e sono quindi imponibili ai fini Iva.
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