Non si vieta, a priori, una pratica commerciale non contemplata nell'elenco della Direttiva 2005/29/Ce
Pubblicato il 15 gennaio 2010
La Corte di giustizia – causa C-304/08, sentenza del 14 gennaio – è stata adita dai giudici della cassazione tedesca, il Bundesgerichtshof, per verificare la compatibilità delle disposizioni nazionali tedesche con la Direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori.
La vicenda esaminata riguardava una società di vendita al dettaglio che aveva lanciato una campagna promozionale con cui il pubblico veniva invitato ad acquistare prodotti per accumulare punti e partecipare ad un'estrazione. L'associazione tedesca per la lotta alla concorrenza sleale, tuttavia, aveva considerato detta pratica, in via di principio, non consentita dalla legge nazionale. Da qui la condanna della società a cessare detta pratica. Di diverso avviso la Corte Ue: la fattispecie in questione non era contemplata nell'elenco tassativo, di cui all'allegato I della Direttiva 2005/29/Ce, delle pratiche che possono essere vietate a priori. La detta Direttiva – spiega la Corte - “deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che prevede un divieto in via di principio, a prescindere dalle circostanze della singola fattispecie, delle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all’acquisto di una merce o di un servizio”.