Non licenziabile il lavoratore in congedo straordinario mentre l’assistito è ricoverato

Pubblicato il 05 aprile 2017

Uno dei presupposti per la fruizione del congedo straordinario retribuito per assistere i portatori di handicap grave, consiste nel non ricovero a tempo pieno dell’assistito, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Nonostante ciò, per la Corte di Cassazione - sentenza n. 8718 del 4 aprile 2017 - è sproporzionata la sanzione espulsiva per il lavoratore in congedo straordinario per assistere il genitore disabile, portatore di handicap grave, che non solo non comunica il ricovero a tempo pieno del genitore presso una struttura specializzata ma mente confermando la circostanza del non ricovero con una mendace dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Questo è quanto hanno stabilito gli Ermellini dopo aver effettuato una valutazione coordinata e unitaria dei dati legalmente rilevanti, dando rilievo non solo al fatto in sé considerato - raffrontato ad altre mancanze previste nel contratto collettivo applicato e assimilabili al fatto contestato al lavoratore, come ad esempio la simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio, sanzionate con provvedimenti di natura conservativa - ma anche al contesto delle circostanze in cui i fatti si sono svolti.

Infatti, nel caso di specie, per la Corte, l’assistito portatore di handicap in condizione di gravità era pur sempre meritevole di assistenza continua nonostante il ricovero e il dipendente era convinto della temporaneità del ricovero stesso a causa delle dichiarazioni di un medico.

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